Dipendenza da causa di servizio e onere della prova nel giudizio pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 69 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico avente ad oggetto l’accertamento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità, il ricorrente è tenuto a dedurre e provare specifici eventi o condizioni di servizio, eccezionali rispetto all’ordinario, idonei a integrare causa o concausa efficiente e determinante dell’insorgenza o dell’evoluzione della patologia. La sola allegazione delle ordinarie mansioni d’istituto, pur gravose, non soddisfa l’onere probatorio di cui all’art. 2697 cod. civ. e non consente di dubitare della valutazione tecnica espressa dal Comitato di verifica per le cause di servizio. Il difetto di giurisdizione contabile va escluso quando il petitum sostanziale, ai sensi dell’art. 386 cod. proc. civ., sia diretto a ottenere la pensione privilegiata attraverso l’accertamento incidentale della causa di servizio. È ammissibile il ricorso proposto dal dipendente ancora in servizio, in mancanza di una previa istanza di pensione, in funzione del futuro trattamento di privilegio. La richiesta di CTU non può supplire alle lacune probatorie della parte.
Il Fatto
Un Luogotenente dell’Arma dei Carabinieri, in servizio, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di patologie del rachide cervicale e lombare, già diagnosticate in sede medico-legale. Dopo due istanze di riconoscimento, unificate nel giudizio della CMO, il Comitato di verifica per le cause di servizio ha espresso parere negativo e il decreto ministeriale ha riconosciuto l’infermità non dipendente da causa di servizio. Il ricorrente ha contestato la carente motivazione del provvedimento e ha dedotto che le patologie andrebbero ricondotte alle condizioni in cui il servizio è stato svolto, tra turni prolungati, clima sfavorevole ed equipaggiamento pesante.
Il Comando Generale dell’Arma ha eccepito la carenza di interesse, il difetto di giurisdizione e, nel merito, l’infondatezza del ricorso. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiesto la propria estromissione per carenza di legittimazione passiva, contestando la prova del nesso eziologico. Entrambe le parti resistenti si sono opposte all’istanza istruttoria.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del MEF: secondo l’insegnamento costante, la verifica della titolarità dell’azione va condotta con riferimento alla prospettazione del ricorrente, mentre l’accertamento sostanziale dei diritti attiene al merito. La funzione svolta dal CVCS, istituito presso il MEF, non consente che quest’ultimo resti estraneo agli effetti della decisione.
Quanto alla giurisdizione, il giudice richiama l’art. 386 cod. proc. civ. e il criterio del petitum sostanziale: rileva l’oggetto e la reale natura della controversia, non la prospettazione formale della parte. Poiché la domanda mira a ottenere la pensione privilegiata attraverso l’accertamento incidentale della causa di servizio, la giurisdizione appartiene alla Corte dei conti, in forza dell’art. 13 R.D. n. 1214/1934. È devoluta a questa giurisdizione anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio, quale presupposto del trattamento privilegiato.
Sul piano dell’ammissibilità, la Corte richiama il principio delle Sezioni Riunite n. 12 del 2023: è ammissibile, ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), cod. giust. cont., il ricorso con cui l’interessato, a fronte del diniego di dipendenza da causa di servizio, domandi il positivo accertamento in funzione del futuro trattamento di privilegio, senza aver presentato domanda amministrativa di pensione.
Nel merito, il giudizio pensionistico non ha a oggetto la legittimità dell’atto ma l’accertamento del diritto: i vizi procedimentali non assumono rilevanza autonoma se non incidono sull’an o sul quantum. La questione decisiva è l’assenza di prova sulla dipendenza delle patologie dal servizio, ai sensi dell’art. 67 d.P.R. n. 1092/1973. Il ricorrente ha illustrato le condizioni generali del servizio senza individuare specifici eventi idonei a costituire concausa efficiente e determinante. Lo svolgimento delle ordinarie mansioni d’istituto, in assenza di documentati episodi, non può assurgere a fattore determinante. Non si rinvengono elementi per dubitare del parere del CVCS, che ha ricondotto le patologie a processi dismetabolico-degenerativi e a fisiologico invecchiamento. La richiesta CTU è superflua, non potendo supplire alle carenze istruttorie della parte.
Nota della Redazione
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