Inammissibile il giudizio di conto del consegnatario con debito di sola vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 193 del 07.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili dell’ente locale è tenuto alla resa del conto giudiziale soltanto quando sia legato da un debito di custodia e non da un mero debito di vigilanza. In tale seconda ipotesi difetta il presupposto normativo dell’art. 32 del R.D. n. 827/1924 e la sua gestione non è qualificabile come conto giudiziale. I beni di consumo giacenti presso i singoli uffici, funzionali al loro ordinario funzionamento, restano esclusi dalla resa del conto, fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa. Ne deriva l’inammissibilità o improcedibilità del giudizio di conto.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda l’esercizio finanziario 2013 di un ente locale, in relazione alla gestione di beni mobili affidata a un dipendente comunale con funzioni di responsabile del servizio amministrativo-contabile. L’istruttoria della procura contabile ha evidenziato che il conto era stato redatto sul modello di legge e che la scheda anagrafica dell’ente qualificava la dipendente come agente contabile di fatto.

Il magistrato istruttore, sotto il profilo sostanziale, ha però rilevato che la gestione non concerneva beni mobili per i quali fosse configurabile un debito di custodia. In risposta a specifica richiesta istruttoria, l’amministrazione ha confermato che il dipendente era consegnatario di fatto dei beni con debito di vigilanza. La questione centrale diventa, quindi, la verifica dell’ammissibilità e procedibilità del giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 32 del R.D. n. 827/1924, che esclude dalla resa del conto giudiziale coloro i quali hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza, nonché le stampe, i registri e gli oggetti necessari al servizio dell’ufficio. La norma individua come consegnatario il funzionario che cura la gestione e la conservazione dei beni ricevuti, ma presuppone che la gestione riguardi un deposito o un magazzino alimentato da produzione o acquisti.

La funzione tipica è di custodia e di controllo sulle scorte operative, con amministrazione di beni nei limiti quantitativi e qualitativi funzionali alle periodicità di approvvigionamento. Solo la giacenza eccedente la ragionevole necessità di assicurare il funzionamento degli uffici configura una gestione contabile connotata da debito di custodia, soggetta alla resa del conto e al giudizio di conto.

Ne discende che i beni di consumo giacenti presso i singoli uffici e quelli necessari al loro funzionamento sono esclusi dalla resa del conto giudiziale, rest

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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