Responsabilità erariale e nesso causale nel danno da disservizio (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 2 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La condanna penale per il reato di associazione per delinquere non è sufficiente, di per sé, a fondare la responsabilità erariale del dipendente pubblico per il danno da disservizio. Il giudice contabile deve accertare autonomamente il nesso causale tra la condotta serbata dall’agente e il pregiudizio contestato. L’onere di allegare e provare tale collegamento grava sulla Procura regionale, senza che sia ammessa alcuna inversione dell’onere della prova. Le lacune probatorie non giovano al convenuto ma alla parte che avrebbe dovuto colmarle, con conseguente soccombenza processuale sul punto controverso e non provato.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti conveniva in giudizio due dipendenti di una sede previdenziale, contestando loro di avere partecipato a un sodalizio criminoso finalizzato alla precostituzione di rapporti di lavoro fittizi e all’ottenimento di indebite prestazioni a sostegno del reddito. L’azione nasceva da un procedimento penale definito con condanna in via definitiva per il reato associativo.
Dopo che una prima pronuncia aveva riconosciuto la responsabilità di uno solo dei convenuti e aveva dichiarato prescritta la posizione dell’altro, la Sezione seconda giurisdizionale centrale accoglieva il ricorso della Procura. Il giudizio veniva riassunto nei confronti del secondo convenuto per il danno da disservizio, consistente nelle illegittime liquidazioni e nel costo del ripristino della normalità amministrativa. Il convenuto eccepiva l’inammissibilità e chiedeva in subordine il rigetto per carenza probatoria e prescrizione.
La Motivazione della Corte
Muovendo dal criterio della ragione più liquida, il Collegio ha ritenuto di poter definire il giudizio senza esaminare le eccezioni preliminari. In applicazione dell’art. 5, comma 2, c.g.c. e della giurisprudenza di legittimità richiamata, la causa può essere decisa sulla questione di più agevole soluzione, anche logicamente subordinata, in vista dell’economia processuale.
Nel merito, il Collegio ha escluso che le risultanze del processo penale fossero idonee a dimostrare la responsabilità erariale. Il convenuto operava nella sola fase di liquidazione delle indennità in pagamento diretto, già autorizzate dagli organi competenti, svolgendo un ruolo di mero esecutore di determinazioni altrui. Significativo è risultato il riparto di attribuzioni tra i diversi reparti, confermato dalle dichiarazioni testimoniali richiamate nella sentenza penale, che collocavano in capo al Reparto Aziende l’intero iter istruttorio.
La Corte ha inoltre valorizzato le carenze del sistema informatico, che non consentivano i controlli sul casellario contributivo dei lavoratori. Quanto all’episodio dell’ispezione interna relativa a una pratica di cassa integrazione, ha rilevato che nessun pagamento fu disposto dal reparto di appartenenza del convenuto. Del pari irrilevanti sono risultate le interlocuzioni intercettate, per difetto di un collegamento diretto con il danno contestato.
Il Collegio ha poi stigmatizzato l’istruttoria svolta dall’istituto previdenziale, che non ha saputo indicare il numero di pratiche assegnate al convenuto, fornendo anzi dati non conciliabili con le deposizioni raccolte in sede penale. Ne discende che il mero vincolo associativo, accertato in sede penale, non ha attitudine, da solo, a dimostrare il rapporto causale tra la condotta e il pregiudizio. La Procura non ha assolto l’onere di allegare e provare il danno, con conseguente assoluzione del convenuto.
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Nota della Redazione
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