Invasione di edifici permanente e successione nell’occupazione illecita (Cass. pen. Sez. VII n. 175 del 03.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il delitto di invasione di edifici, di cui all’art. 633 cod. pen., ha natura permanente quando l’occupazione si protrae nel tempo, determinando un’immanente limitazione della facoltà di godimento spettante al titolare del bene. Ne consegue che il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui cessa l’occupazione, con l’allontanamento dell’occupante dall’edificio. È punibile anche chi subentra in un’invasione già in atto, non assumendo rilevanza la circostanza che il detentore precedente sia stato a sua volta occupante, salvo che questi abbia un titolo legittimo. Trattandosi di reato permanente, in caso di modifiche legislative in peius la disciplina applicabile non è quella del momento dell’inizio della condotta, che, perdurando, ricade sotto il regime meno favorevole della normativa sopravvenuta.

Il Fatto

Il ricorrente è stato affermato responsabile del delitto di invasione di edifici e la Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 12.04.2024, ha confermato la condanna. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi.

Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che non possa affermarsi la punibilità di chi subentra in un’invasione già in atto. Con il secondo ha lamentato la mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Con il terzo ha invocato la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. Con il quarto ha contestato la dosimetria della pena.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i motivi, rilevandone l’infondatezza. Quanto al primo, il giudice di appello aveva correttamente affermato che nessuna rilevanza assume la circostanza che il detentore precedente sia stato a sua volta occupante dell’edificio, ad eccezione dell’ipotesi in cui quest’ultimo abbia un titolo legittimo, assente nel caso di specie. Chi subentra in un’invasione già in atto risponde dunque del reato.

Il secondo motivo è dichiarato manifestamente infondato e reiterativo, perché prospetta enunciati in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, richiamata dalle pronunce Sez. II n. 46692 del 2019, Sez. II n. 29657 del 2019, Sez. II n. 16363 del 2019 e Sez. II n. 40771 del 2018. Per tale giurisprudenza il delitto di invasione di edifici ha natura permanente e il termine di prescrizione decorre dal momento in cui cessa l’occupazione. Il giudice di merito ha fatto corretta applicazione di tali principi.

Il terzo motivo è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi, dove la lunga durata dell’occupazione è stata indicata come ostativa all’applicazione della causa di non punibilità. I motivi sono pertanto non specifici ma soltanto apparenti.

Il quarto motivo è infine manifestamente infondato: la pena irrogata è stata ritenuta addirittura inferiore al minimo edittale a seguito della intervenuta modifica normativa dell’art. 633 cod. pen. Trattandosi di reato permanente, in caso di modifiche legislative in peius non si applica la disciplina del momento dell’inizio della condotta, che, perdurando, ricade sotto il regime meno favorevole della normativa sopravvenuta.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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