Crediti del terzo nella confisca di prevenzione presunta strumentalità e buona fede (Cass. pen. Sez. I n. 2647 del 22.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di tutela dei diritti di credito dei terzi nella confisca di prevenzione, la strumentalità del credito derivante dalla concessione di un mutuo ipotecario al proposto si presume, salvo prova contraria, nei casi di corrispondenza temporale tra l’insorgenza del credito e l’accertata pericolosità sociale, dovendosi ritenere che l’incrementata disponibilità di mezzi finanziari sia idonea ad agevolare, anche indirettamente, la realizzazione delle attività illecite. Ai fini dell’ammissione allo stato passivo, l’art. 52 lett. b) d.lgs. n. 159 del 2011 richiede il concorso di entrambi i requisiti della non strumentalità del credito e della buona fede del creditore. Quest’ultima, da valutare con riferimento al momento della concessione del mutuo, non può desumersi dalla mera assenza di collusione, ma postula la dimostrazione dell’inconsapevolezza e dell’errore scusabile sulla situazione apparente del debitore, esclusa in presenza di una istruttoria incompleta e di una sproporzione tra redditi dichiarati e valore dei beni acquisiti in garanzia.

Il Fatto

Un istituto di credito, in qualità di mandataria di un veicolo di cartolarizzazione, aveva erogato un mutuo ipotecario a un soggetto poi destinatario di confisca di prevenzione. Nel procedimento di formazione dello stato passivo, il giudice delegato aveva rigettato la domanda di ammissione del credito, con esclusione dell’importo ipotecario erogato.

Il Tribunale di Palermo, sezione Misure di prevenzione, ha confermato il rigetto in sede di opposizione, ravvisando le due condizioni ostative previste dall’art. 52 lett. b) d.lgs. n. 159 del 2011: la strumentalità del credito rispetto all’attività illecita del proposto e la carenza di buona fede del creditore. La mandataria ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione della norma e vizi di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da una premessa processuale: il ricorso del terzo creditore, pur in materia di misure di prevenzione, può essere proposto anche per vizi di motivazione. Il procedimento dinanzi al Tribunale della prevenzione in funzione di giudice dell’esecuzione è autonomo rispetto a quello di prevenzione in senso stretto, e l’estraneità del terzo all’originaria procedura giustifica un accesso pieno al rimedio di legittimità.

Nel merito, la Corte applica l’art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011 nel testo integrato dalla novella del 2017, che richiede entrambi i requisiti della non strumentalità e della buona fede. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, i giudici ribadiscono che la strumentalità del credito si presume quando l’erogazione avviene nel periodo di pericolosità sociale del proposto. Nel caso concreto, il mutuo risale a un arco temporale in cui la pericolosità era già manifestata, e l’incremento di disponibilità finanziaria è stato ritenuto idoneo ad agevolare indirettamente le attività illecite.

La Corte ritiene altresì infondato il secondo motivo. La buona fede del mutuante, secondo l’orientamento richiamato, postula la mancanza di collusione, l’inconsapevolezza dell’attività illecita e l’errore scusabile sulla situazione apparente del debitore. Di fronte a tale presunzione, il creditore deve allegare elementi idonei a dimostrare l’errore scusabile, non essendo sufficiente la mera assenza di collusione.

Il Tribunale ha in particolare valorizzato la sproporzione tra l’importo del finanziamento e il valore del bene acquistato, nonché l’inadeguatezza della base reddituale del beneficiario rispetto alla rata assunta. Ha inoltre considerato le incompletezze dell’istruttoria bancaria. La Corte reputa questo ragionamento immune da vizi logici e coerente con il principio per cui la buona fede è esclusa quando emerga sproporzione tra redditi dichiarati e valore degli immobili acquisiti in garanzia.

Da qui il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, ex art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *