Ricorso inammissibile per motivi aspecifici e ripropositivi (Cass. pen. Sez. VII n. 173 del 03.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando questi non si confrontino con le argomentazioni della decisione impugnata. Integra il vizio il motivo che riproponga le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, senza aggiungere censure correlate alla motivazione. Il riconoscimento effettuato in sede di indagini preliminari costituisce prova atipica, sottoposta alla valutazione del giudice unitamente agli altri elementi del compendio probatorio. La sussistenza di una circostanza aggravante può fondarsi su una valutazione complessiva delle circostanze fattuali.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia del 06.02.2024. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all’art. 178 cod. proc. pen., sostenendo che il processo di appello era stato celebrato in assenza del difensore e dell’imputato legittimamente impediti. Con il secondo motivo ha contestato l’applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 61, comma 1, n. 5, cod. pen., e con un’ulteriore doglianza ha lamentato la violazione dell’art. 162-ter cod. pen. Il terzo motivo ha investito la validità dell’identificazione operata dalla persona offesa.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo la Corte rileva che la censura è aspecifica. Il ricorrente non si confronta con gli argomenti della corte di appello, che a pagina 2 della motivazione aveva sottolineato come per il procedimento non fosse pervenuta regolare richiesta di trattazione orale. Ne derivava che il chiesto rinvio per impedimento non aveva rilievo alcuno.

Quanto al secondo motivo, relativo alla circostanza aggravante di cui all’art. 61, comma 1, n. 5, cod. pen., la Corte lo ritiene generico: esso ripropone le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità, dalla quale deriva l’inammissibilità ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione.

Nel merito, il giudice di appello ha ritenuto sussistente la circostanza aggravante sulla base di una complessiva valutazione delle circostanze fattuali, non limitandosi a considerare la sola età della vittima e applicando i principi della giurisprudenza di legittimità.

La doglianza relativa all’art. 162-ter cod. pen. è anch’essa generica, perché non indica gli elementi posti a base della censura, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

Il terzo motivo è manifestamente infondato. La Corte richiama i consolidati principi di legittimità secondo cui il riconoscimento in sede di indagini preliminari costituisce prova atipica, sottoposta alla valutazione del giudice unitamente agli altri elementi del compendio probatorio, a fronte di una congrua e lineare motivazione.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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