Invasione terreni demaniali e dolo nel reato ex art 633 cod pen (Cass. pen. Sez. II n. 26218 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel reato di invasione di terreni o edifici di cui all’art. 633 cod. pen. la nozione di invasione non attiene all’aspetto violento della condotta, che può mancare, ma al comportamento di chi si introduce arbitrariamente, ossia contra ius perché privo del diritto di accesso, mentre l’occupazione ne costituisce l’estrinsecazione materiale e la finalità. Ai fini del dolo specifico è sufficiente la finalità di occupare o trarre profitto e la consapevolezza dell’altruità del bene e dell’assenza di alcun titolo legittimante. La perdurante natura demaniale del bene non è esclusa dalla sua mancata funzione idraulica, non essendo ammesse sdemanializzazioni tacite dei beni del demanio idrico. L’errore sulle norme extrapenali integrative della fattispecie non esclude la punibilità ex art. 47 cod. pen., configurandosi errore su legge penale inescusabile ai sensi dell’art. 5 cod. pen.. L’acquiescenza del titolare, anche protratta, e l’assenza di iniziative legali non incidono né sull’elemento oggettivo né su quello soggettivo.

Il Fatto

La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 25/11/2025, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Castrovillari, aveva assolto l’imputato da alcuni reati e rideterminato la pena per il delitto di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen., concedendo la sospensione condizionale. Secondo i giudici di merito, nella veste di legale rappresentante di una società, l’imputato aveva arbitrariamente occupato e utilizzato due porzioni di terreno demaniale costituenti aste fluviali, di fatto tombate e annullate senza autorizzazione.

Avverso la sentenza di appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’errata applicazione dell’art. 633 cod. pen., l’omessa valutazione di atti amministrativi e di una deposizione, e il mancato accertamento della effettiva natura dei beni occupati.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I primi tre motivi, connessi perché contestano l’elemento psicologico del reato, sono stati ritenuti privi di specificità, in quanto meramente riproduttivi di censure già vagliate e disattese e privi di critica alle argomentazioni della sentenza impugnata.

I giudici di appello avevano adeguatamente esaminato la vicenda amministrativa invocata a riprova della buona fede, rilevando che la procedura di sdemanializzazione non era stata definita e che nessuno degli atti adottati nell’ambito dell’ampliamento della discarica attribuiva il diritto di occupare le particelle demaniali. La motivazione è stata giudicata corretta: la perdurante natura demaniale dei beni, in mancanza di un formale provvedimento, esclude la possibilità di sdemanializzazioni tacite del demanio idrico, giusto il disposto dell’art. 947 cod. civ.; né l’approvazione regionale del progetto poteva sostituire la concessione demaniale ai sensi dell’art. 208, comma 6, del d.lgs. n. 152 del 2006.

La Corte ha richiamato i principi consolidati in tema di invasione di terreni: la nozione di arbitrarietà prescinde dall’aspetto violento della condotta (Sez. II n. 29657 del 2019) e il dolo specifico richiede la sola consapevolezza dell’altruità e dell’assenza di titolo (Sez. II n. 29710 del 2017), risultando ininfluente l’acquiescenza del proprietario (Sez. II n. 854 del 2025).

Quanto alla dedotta buona fede, la Corte ha osservato che l’errore prospettato cade su norme extrapenali integrative della fattispecie e, come tale, non esclude la punibilità ex art. 47 cod. pen., configurandosi errore su legge penale inescusabile ex art. 5 cod. pen., non ravvisandosi i presupposti indicati dalla Corte cost. n. 364 del 1988.

Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile in quanto nuovo ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. e, comunque, manifestamente infondato: la perdita della funzione idraulica non incide sull’offensività, poiché il reato tutela l’inviolabilità del patrimonio immobiliare e del possesso, essendo irrilevante il valore economico del bene e la sua attuale destinazione. Segue la condanna alle spese e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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