Sequestro probatorio di vino alterato senza prova di commercializzazione (Cass. pen. Sez. 3 n. 1896 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso un’ordinanza di riesame in materia di sequestro probatorio è ammissibile solo per violazione di legge, che comprende gli errores in iudicando e in procedendo, nonché i vizi di motivazione radicali che rendano l’apparato argomentativo del provvedimento mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Il delitto di cui all’art. 516 cod. pen. si consuma nel momento in cui la sostanza adulterata è messa in vendita o altrimenti in commercio, senza che sia richiesta una vendita effettiva. È configurabile il tentativo quando la merce non è ancora uscita dalla disponibilità del produttore, ma questi abbia compiuto atti idonei, diretti in modo non equivoco, alla commercializzazione effettiva del prodotto. Per la sussistenza del fumus commissi delicti non è necessaria la prova della vendita, essendo sufficiente che gli atti di immissione sul mercato siano stati avviati.

Il Fatto

Il provvedimento impugnato origina da un decreto di sequestro probatorio emesso dalla Procura della Repubblica nei confronti del legale rappresentante di una società e presidente di una cooperativa attive nel settore enologico. Il sequestro era stato disposto all’esito di controlli e analisi di laboratorio che avevano accertato, all’interno di un recipiente dello stabilimento, la giacenza di una miscela a base di alcol di probabile origine uvica, in quantità di circa 6.700 litri, con una gradazione alcolica del 44%. All’indagato era contestata, in concorso, la detenzione di prodotti vitivinicoli alterati destinati alla commercializzazione, in violazione della normativa sulle accise e sugli standard di composizione dei prodotti.

Il Tribunale del riesame rigettava l’istanza di riesame, confermando la misura. Avverso tale ordinanza, il difensore proponeva ricorso per cassazione, articolando sei motivi, incentrati sulla contestazione della qualificazione giuridica del prodotto, sull’attendibilità delle analisi di laboratorio e sulla insussistenza del fumus delicti.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha preliminarmente delimitato il perimetro del sindacato di legittimità sui provvedimenti cautelari reali, richiamando il principio per cui il vizio di motivazione è deducibile solo quando l’apparato argomentativo sia del tutto mancante o manifestamente carente, non essendo invece censurabile l’eventuale illogicità della ricostruzione. I primi tre motivi di ricorso, il quinto e il motivo aggiunto, tutti finalizzati a dimostrare l’assenza del fumus delicti, sono stati ritenuti manifestamente infondati. Il Tribunale del riesame aveva correttamente valorizzato elementi fattuali come l’autoproduzione delle sostanze, il loro deposito presso lo stabilimento e il collegamento con l’attività di commercializzazione svolta dall’indagato.

La Corte ha inoltre chiarito che, per la fattispecie di cui all’art. 516 cod. pen., la consumazione coincide con il momento in cui la merce esce dalla disponibilità del produttore per entrare nel mercato, essendo irrilevante che non sia intervenuta una vendita effettiva. Ne consegue che è configurabile il tentativo qualora gli atti posti in essere siano idonei e diretti in modo non equivoco alla commercializzazione. La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato in ordine alla classificazione delle sostanze, rilevando come la prospettazione difensiva non fosse supportata da riscontri documentali e risultasse incoerente con la difformità riscontrata tra le consistenze contabili e le giacenze fisiche.

Quanto al quarto motivo, concernente la motivazione del decreto di sequestro, la Corte ha rilevato che l’ordinanza impugnata aveva dato adeguata risposta, confermando la congruità della descrizione del fatto e delle cose sottoposte a vincolo. Anche il sesto motivo è stato giudicato manifestamente infondato: il Tribunale aveva plausibilmente motivato la perdurante esigenza probatoria, evidenziando come la creazione di una disponibilità contabile superiore a quella reale potesse essere stata preordinata a fornire una copertura alla fabbricazione illecita delle sostanze.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, stante la manifesta infondatezza delle censure proposte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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