Giudizio di rinvio, la richiesta di trattazione orale va riproposta (Cass. pen. Sez. II n. 26213 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio, fissato a seguito di pronuncia rescindente della Corte di cassazione, la richiesta di trattazione orale presentata nel precedente giudizio di appello non conserva alcuna efficacia: trattandosi di fase autonoma, la parte deve riproporla nei termini decadenziali previsti dall’art. 598 bis cod. proc. pen. per lo specifico procedimento instaurato con la notifica del decreto di fissazione dell’udienza. Il decreto di citazione per il giudizio di rinvio non è nullo se omette l’indicazione del termine perentorio di quindici giorni per la richiesta di partecipazione e l’avviso che essa va presentata dalla parte privata esclusivamente a mezzo del difensore: il principio di tassatività delle nullità, di cui all’art. 601, comma 6, cod. proc. pen., non riconduce a invalidità tali omissioni. La partecipazione al sodalizio mafioso richiede uno stabile inserimento con apporto concreto e consapevole, valutabile anche attraverso conversazioni captate cui l’indagato sia rimasto estraneo.
Il Fatto
La Corte di appello, in sede di giudizio di rinvio, conferma la condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen., qualificando il ricorrente come affiliato di un sodalizio ‘ndranghetistico, con esclusione dell’aggravante della transnazionalità e di quella di cui all’art. 416, comma sesto, cod. pen. Il giudizio rescissorio era stato disposto dalla Corte di cassazione, che aveva annullato una precedente pronuncia assolutoria per difetto di motivazione.
Il condannato ricorre deducendo, con il primo motivo, la nullità del decreto di citazione e del giudizio di rinvio per mancata trattazione orale, nonché l’omesso esame delle memorie con cui aveva chiesto di partecipare, essere interrogato e rendere dichiarazioni. Con il secondo motivo censura la violazione del vincolo del giudizio di rinvio e l’omessa valutazione della conversazione intercettata indicata nella sentenza rescindente, oltre al contrasto con i criteri in tema di partecipazione attiva all’associazione mafiosa.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, la Corte distingue la regola processuale: la richiesta di trattazione orale è riferibile esclusivamente al procedimento in cui è stata avanzata e vi esaurisce i suoi effetti. Attribuirle ultrattività per un giudizio rescissorio eventuale e futuro non trova appiglio nell’ordinamento, che richiede una manifestazione espressa riferita allo specifico processo instaurato con la notifica del decreto di fissazione. Il giudizio di rinvio è pertanto fase autonoma rispetto a quella definita con la sentenza annullata.
Il ricorrente avrebbe dovuto compiere una “nuova” scelta sul rito, nei termini decadenziali. La richiesta depositata in prossimità dell’udienza era quindi tardiva. Sul punto il collegio richiama Sez. 6 n. 6725 del 08.01.2025, che, con riguardo alla disciplina emergenziale, aveva ricostruito un sistema di partecipazione sovrapponibile a quello dell’art. 598 bis cod. proc. pen.
Quanto alla dedotta nullità del decreto di citazione, la Corte esamina il provvedimento e rileva che esso contiene l’indicazione del luogo, giorno e ora dell’udienza e l’avviso che si sarebbe proceduto in camera di consiglio con udienza cartolare, salvo richiesta di discussione orale nei termini di legge. L’art. 601, comma 3, cod. proc. pen. prescrive il termine perentorio e l’avviso sulla modalità della richiesta; ma le conseguenze sanzionatorie sono fissate dal comma 6, che non contempla tali omissioni. In forza del principio di tassatività delle nullità, il vizio non sussiste.
Le memorie difensive, inoltre, non sono rimaste senza risposta: il collegio di merito le ha esaminate e menzionate, rilevando la tardività dell’istanza di trattazione orale. Da ciò consegue, implicitamente, l’impossibilità di dar seguito alla volontà dell’imputato di rendere dichiarazioni, in mancanza del presupposto della tempestiva richiesta che avrebbe trasformato il rito cartolare in udienza partecipata.
Il secondo motivo è manifestamente infondato e generico, perché privo di confronto con la sentenza impugnata. La Corte di appello si è uniformata al dictum rescindente: ha incentrato il giudizio sull’incidenza probatoria della conversazione intercettata, cui il ricorrente era rimasto estraneo, valutando le condotte attribuitegli dagli interlocutori, tutti intranei al sodalizio. Il collegio richiama Sezioni Unite n. 36958 del 27.05.2021, Modaffari, secondo cui la condotta di partecipazione si caratterizza per lo stabile inserimento nella struttura organizzativa, idoneo ad attestare la messa a disposizione in favore del sodalizio. La Corte territoriale ha inoltre esaminato l’assenza alla cena di Natale del 2009 e le pronunce assolutorie prodotte dalla difesa, spiegando perché non scalfissero l’attendibilità della ricostruzione. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali e alla rifusione delle spese delle parti civili.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.