Investimento del pedone: colpa del conducente e principio di affidamento (Cass. pen. Sez. IV n. 13156 del 04.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei reati colposi, quando la regola cautelare violata è elastica, perché richiede di rapportarsi alle condizioni concrete in cui l’agente opera, l’accertamento della responsabilità esige che la violazione abbia determinato la concretizzazione del rischio che la regola mira a prevenire. Occorre cioè verificare, con giudizio controfattuale, se il comportamento alternativo lecito avrebbe evitato l’evento: la sola violazione dell’art. 141 cod. strada non basta se l’evento sarebbe comunque verificatosi. Nel campo della circolazione stradale il principio di affidamento trova temperamento nel principio per cui l’utente della strada risponde anche delle imprudenze altrui ragionevolmente prevedibili; il conducente può andare esente da responsabilità, in caso di investimento del pedone, solo se la condotta di quest’ultimo costituisca causa eccezionale, atipica e imprevedibile, da sola sufficiente a produrre l’evento.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma, riformando la sentenza del Tribunale della stessa sede quanto al trattamento sanzionatorio, ha rideterminato la pena inflitta a un conducente riconosciuto responsabile di omicidio colposo, con le riconosciute circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante. All’imputato si contestava di aver cagionato, per colpa consistita nell’aver condotto a velocità non adeguata rispetto alle circostanze ambientali e di traffico, la morte di un pedone che, in orario notturno, attraversava la carreggiata fuori dalle strisce pedonali, provenendo dallo spartitraffico.
La Corte territoriale ha confermato l’affermazione di colpa e il nesso eziologico con l’evento, accogliendo solo il motivo sulle attenuanti generiche in ragione della condotta colposa della vittima. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge sul nesso causale e l’errata applicazione della legge in punto di prevedibilità dell’evento, con travisamento della prova testimoniale e della consulenza.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi, stante la loro stretta connessione, e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il punto di partenza è la distinzione tra regole cautelari rigide ed elastiche: per queste ultime l’accertamento dell’efficacia causale della condotta antidoverosa impone una valutazione di tutte le circostanze del caso concreto, come affermato da Sez. IV n. 40050 del 2018.
L’accertamento della responsabilità colposa esige che la violazione della regola cautelare abbia determinato la concretizzazione del rischio che la regola mira a prevenire, cioè la cosiddetta causalità della colpa (Sez. IV n. 36857 del 2009). Alla colpa dell’agente va ricondotto non qualsiasi evento, ma solo quello causalmente riconducibile alla condotta posta in violazione della regola.
Quanto all’art. 141 cod. strada, l’obbligo di moderare la velocità va rapportato alle caratteristiche del veicolo e alle condizioni ambientali: il conducente deve padroneggiare il mezzo in ogni situazione, tenendo conto anche delle imprudenze altrui purché ragionevolmente prevedibili (Sez. IV n. 25552 del 2017). La Corte ha poi richiamato i tre obblighi comportamentali gravanti sull’utente della strada verso i pedoni: ispezionare la strada, mantenere il controllo del veicolo in rapporto alle condizioni di strada e traffico, prevedere le situazioni che la comune esperienza comprende.
Da tali obblighi discende che il conducente non è esente da responsabilità per il solo accertato comportamento colposo del pedone, che resta concausa penalmente non rilevante ai sensi dell’art. 41, comma 1, cod. pen.; occorre che la condotta del pedone configuri una causa eccezionale, atipica, non prevedibile, da sola sufficiente a produrre l’evento (Sez. IV n. 10635 del 2013; Sez. IV n. 37622 del 2021). Nel caso concreto la Corte distrettuale ha esplicitato il giudizio controfattuale, indicando nella velocità di 30 km/h l’andatura doverosa; l’attraversamento era improvviso ma non imprevedibile. Il principio di affidamento non vale quindi a scriminare la condotta dell’imputato, trovando temperamento nel richiamato principio sulla prevedibilità delle imprudenze altrui (Sez. IV n. 5691 del 2016). Le censure residue sollecitavano una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità.
Nota della Redazione
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