Inammissibile l’appello del PM riqualificato come ricorso per cassazione (Cass. pen. Sez. III n. 21700 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando un provvedimento giurisdizionale sia impugnato con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice adito, a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., deve limitarsi a verificare l’oggettiva impugnabilità del provvedimento e l’esistenza di una voluntas impugnationis, prescindendo dal nomen iuris formale. La riqualificazione, tuttavia, presuppone che l’atto presenti, oggettivamente, i requisiti propri del ricorso per cassazione. L’indagine coinvolge il reale petitum e la specifica causa petendi. È pertanto inammissibile l’atto di appello del pubblico ministero che, in punto di responsabilità, sviluppi argomenti propri del solo giudizio di merito, sollecitando una nuova e più corretta lettura delle prove, senza confrontarsi con i parametri dell’art. 606, comma 1, cod. proc. pen. né dedurre, specificamente, la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione o il travisamento della prova secondo i canoni elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
Il Fatto
Il Tribunale di Aosta, con sentenza del 17/2/2025, assolveva gli imputati dal reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 181, d. lgs. n. 42 del 2004, perché il fatto non sussiste. Avverso tale pronuncia proponeva appello il Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale, articolando un ampio motivo preliminare di legittimità costituzionale dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 114 del 2024, e un secondo motivo in punto di responsabilità, con censure sull’individuazione dell’opera contestata, sull’iter amministrativo e sulle dichiarazioni testimoniali.
Gli imputati depositavano memoria, eccependo l’inammissibilità o, in subordine, l’infondatezza dell’impugnazione. Il Procuratore generale concludeva per la necessità di sollevare la questione di legittimità costituzionale e, in subordine, per l’annullamento con rinvio.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che la questione di legittimità costituzionale era stata dichiarata manifestamente infondata dalla Corte di appello di Torino con ordinanza del 4/2/2025, che aveva disposto la trasmissione degli atti ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. Il Collegio aderisce integralmente a quelle conclusioni, ribadendo la manifesta infondatezza della questione relativa all’art. 593, comma 2, primo periodo, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost.
Quanto al merito, la Corte muove dal principio consolidato secondo cui, in caso di impugnazione con mezzo diverso da quello prescritto, il giudice deve verificare l’oggettiva impugnabilità e la voluntas impugnationis, trasmettendo gli atti al giudice competente. L’indagine coinvolge il reale petitum e la specifica causa petendi, non il nomen iuris.
Applicando tali coordinate, il Collegio esclude che l’atto del Procuratore presenti i requisiti propri del ricorso per cassazione. Il secondo motivo, in punto di responsabilità, contiene argomenti propri del solo giudizio di merito: contesta la lettura delle prove, il loro contenuto e la loro valutazione in punto di fatto, coinvolgendo documenti amministrativi, relazioni, fotografie e verbali di sommarie informazioni. Si tratta di una sollecitazione non consentita in sede di legittimità, chiamata a saggiare la tenuta della sentenza alla luce dei rigorosi parametri dell’art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
L’atto non contesta in alcun punto la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione, né deduce il travisamento della prova. Con riferimento alla conferenza di servizi del febbraio 2021, non risultano rispettati i canoni richiesti per la deduzione di tale vizio: identificazione dell’atto, individuazione del dato probatorio incompatibile, prova della sua verità e indicazione delle ragioni della decisività.
Conferma l’esito il petitum dell’atto, che non si esaurisce nella riforma della sentenza di primo grado, ma comprende la condanna degli imputati. L’impugnazione è pertanto dichiarata inammissibile.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 110 c.p. – Pena per coloro che concorrono nel reato
- Art. 568 c.p.p. – Regole generali
- Art. 593 c.p.p. – Casi di appello
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso