Inammissibile il ricorso che chiede una rivalutazione della prova (Cass. pen. Sez. VII n. 32410 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la formale deduzione della violazione di legge e del vizio di motivazione, solleciti una diversa lettura delle risultanze testimoniali. Il controllo di legittimità è limitato alla verifica della illogicità manifesta e immediatamente percepibile della motivazione, essendo preclusa alla Corte la rilettura degli elementi di fatto e l’autonoma valutazione delle prove, riservate al giudice di merito. Il travisamento della prova è configurabile solo quando la motivazione introduca un’informazione probatoria inesistente od ometta la valutazione di una prova decisiva. La determinazione del trattamento sanzionatorio sfugge al sindacato di legittimità quando sia sorretta da motivazione non manifestamente illogica né frutto di mero arbitrio.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli, in data 12/06/2025, ha confermato la condanna. Il ricorso si articola in tre motivi: violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento della prova dichiarativa; ulteriore doglianza motivazionale e di legge sulla ricostruzione della vicenda fattuale; infine censura sul trattamento sanzionatorio.
La questione arriva davanti alla Corte di cassazione perché il ricorrente chiede, in sostanza, una nuova valutazione del materiale probatorio e della congruità della pena, contrapponendo alla decisione di merito una lettura alternativa delle emergenze processuali.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il primo motivo e lo dichiara inammissibile. La dedotta violazione di legge e il prospettato vizio di motivazione si risolvono, infatti, nella mera sollecitazione di una diversa lettura delle risultanze testimoniali, quindi in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio estranea al sindacato di legittimità. Ai sensi del consolidato orientamento, alla Cassazione è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma valutazione delle prove, riservate al giudice di merito (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone).
Il controllo di legittimità resta limitato alla verifica della illogicità manifesta e immediatamente percepibile, non essendo consentito alla Corte accertare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali né sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina). Il travisamento della prova, del resto, è configurabile soltanto quando la motivazione introduca un’informazione probatoria inesistente od ometta la valutazione di una prova decisiva, e non quando venga prospettata una diversa interpretazione delle risultanze processuali (Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, Vignaroli).
Il secondo motivo è parimenti inammissibile. Al di là della formale deduzione del vizio motivazionale e della violazione di legge, la doglianza mira ad ottenere una diversa ricostruzione della vicenda fattuale e una differente valutazione del materiale probatorio. A fronte di una motivazione completa e priva di manifeste illogicità, il ricorrente si limita a contrapporre una lettura alternativa delle emergenze processuali. La Corte ribadisce che il giudizio di cassazione non costituisce un terzo giudizio di merito, essendo demandato il solo controllo sulla correttezza giuridica e sulla tenuta logica della decisione impugnata.
Il terzo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è dichiarato manifestamente infondato. La Corte territoriale ha dato adeguatamente conto delle ragioni del discostamento della pena dal minimo edittale, richiamando la negativa personalità dell’imputato, gravato da plurimi precedenti per reati contro il patrimonio, l’assenza di elementi favorevolmente valutabili e la particolare gravità della condotta, connotata dall’impiego di violenza fisica nei confronti della persona offesa, in applicazione dei criteri degli artt. 132 e 133 cod. pen. La censura si risolve dunque nella richiesta di una nuova valutazione della congruità della pena, inammissibile in sede di legittimità, sfuggendo la determinazione del trattamento sanzionatorio al sindacato della Corte quando risulti sorretta da motivazione non manifestamente illogica né frutto di mero arbitrio (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario).
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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