Inquadramento superiore nel lavoro autoferrotranviario: accertamento di fatto insindacabile in Cassazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 31189 del 28.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell’inquadramento del lavoratore subordinato si articola in tre fasi successive: l’accertamento in fatto delle attività concretamente svolte, l’individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e il raffronto tra il risultato della prima indagine e i testi della normativa contrattuale. L’accertamento della natura delle mansioni effettivamente espletate costituisce giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità quando sorretto da logica e adeguata motivazione. È pertanto inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici, trasformando il giudizio di cassazione in un non consentito terzo grado di merito. Parimenti inammissibile è la deduzione della violazione dell’art. 2697 cod. civ., prospettabile solo quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella onerata.

Il Fatto

Un lavoratore, dipendente di una società di trasporto ferroviario con il profilo professionale di Operatore qualificato – parametro 160, agiva in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto all’inquadramento nel superiore profilo di Capo Operatore – parametro 188 dell’Area professionale II, con le relative differenze retributive.

Il Tribunale adito rigettava le domande. La Corte d’Appello di Bari, in riforma della pronuncia di primo grado, accoglieva il gravame e dichiarava il diritto del lavoratore all’inquadramento superiore a decorrere dal mese di luglio 2010 sino al pensionamento, condannando la società al pagamento delle differenze retributive. Avverso tale sentenza la società datrice di lavoro proponeva ricorso per cassazione con tre motivi; il lavoratore resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La società ricorrente deduceva, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 lettera B del CCNL Autoferrotranvieri del 27.11.2000, sostenendo che la Corte territoriale avesse riconosciuto il profilo rivendicato senza verificare la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla norma contrattuale. Con il secondo motivo lamentava la violazione dell’art. 18 del R.D. n. 148 del 1931, Allegato A, per mancata verifica della prevalenza delle mansioni superiori e per l’assenza di un raffronto qualitativo e quantitativo tra le stesse. Con il terzo motivo contestava la violazione dell’art. 2697 cod. civ. per omessa prova dei fatti costitutivi del diritto.

La Corte ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, per connessione, dichiarandoli inammissibili. Il Collegio ha richiamato l’ampia motivazione della sentenza gravata, che aveva dato atto delle specificità della disciplina in materia di riconoscimento del diritto alla qualifica superiore nel settore autoferrotranviario, passando in rassegna gli esiti della prova testimoniale, le declaratorie delle aree e dei profili professionali del CCNL di categoria e il cd. procedimento trifasico.

Secondo la Corte, i motivi prospettavano apparentemente una violazione di norme di legge, mirando in realtà alla rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così realizzando una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito. Il dissenso motivazionale non inficia la legittimità della sentenza impugnata, non essendo consentito ridiscutere esiti istruttori non condivisi.

La Corte ha ribadito che l’accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte, ai fini dell’inquadramento, costituisce giudizio di fatto riservato al merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da logica e adeguata motivazione, come nel caso di specie. Il terzo motivo, speculare al primo, è stato dichiarato inammissibile perché la violazione dell’art. 2697 cod. civ. è deducibile per cassazione soltanto quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella onerata. In ragione della soccombenza, la ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese, con raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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