Sanzioni tributarie non trasmissibili agli eredi e autosufficienza del ricorso (Cass. civ. Sez. V n. 5522 del 01.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative tributarie, la morte dell’autore della violazione comporta l’estinzione dell’obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria, che non si trasmette agli eredi ai sensi dell’art. 7 della legge n. 689 del 1981; ne consegue la cessazione della materia del contendere, dichiarabile anche in sede di legittimità ove il decesso sia documentato ex art. 372 cod. proc. civ. In base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 cod. proc. civ., chi censuri la sentenza tributaria per la congruità del giudizio sulla motivazione di un avviso di accertamento deve riportare testualmente i passi della motivazione dell’atto che assume erroneamente interpretati o pretermessi. Il requisito motivazionale dell’avviso è adempiuto quando il contribuente sia posto in grado di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali e di contestarne l’an e il quantum. La motivazione apparente rileva solo se graficamente esistente ma obiettivamente inidonea a far percepire il fondamento della decisione.

Il Fatto

Una contribuente impugnava un avviso di rettifica IMU 2018 relativo a plurimi immobili di sua proprietà. La Commissione tributaria regionale della Campania, in parziale riforma della decisione di primo grado, accoglieva il ricorso originario limitatamente al riconoscimento del beneficio di imposta per abitazione principale su un immobile napoletano.

Contro tale sentenza la contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi, resistito dal Comune con controricorso. Nelle more del giudizio di legittimità interveniva il decesso della contribuente; gli eredi si costituivano chiedendo, in via preliminare, la disapplicazione delle sanzioni per intrasmissibilità, insistendo per il resto nelle censure già dispiegate.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 7, legge n. 212 del 2000 e dell’art. 3, legge n. 241 del 1990, per avere la CTR ritenuto adeguatamente motivato l’avviso sebbene privo dell’indicazione del classamento, della rendita catastale e dei moltiplicatori, e con errata indicazione della classe di gran parte degli immobili. La Corte lo ha dichiarato inammissibile per difetto di specificità ex art. 366 cod. proc. civ., non avendo i ricorrenti riprodotto l’avviso, tanto più a fronte dell’accertamento dei giudici di merito sull’idoneità della motivazione.

La Corte ha ribadito il principio di autosufficienza: l’avviso di accertamento è atto amministrativo e non processuale, sicché chi ne censuri la motivazione deve riportarne per estratto i passi rilevanti, per consentire alla Cassazione di esprimere il giudizio sulla congruità in base al solo ricorso. Ha richiamato, in tal senso, Cass. nn. 16147/2017, 2928/2015, 8312/2013.

Nel merito, con principi già espressi in materia di ICI e applicabili all’IMU, l’obbligo motivazionale dell’accertamento è adempiuto quando il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e di contestarne efficacemente l’an e il quantum, restando affidate al giudizio di impugnazione le questioni sull’effettivo verificarsi dei fatti. Sul punto la Corte ha richiamato Cass. n. 1694 del 2018 e Cass. n. 26431 del 2017.

Anche il secondo motivo, che lamentava la motivazione apparente ex art. 36, d.lgs. n. 546 del 1992 e art. 111 Cost., è stato disatteso. La Corte ha richiamato Cass. Sez. U. n. 16159 del 2018 e Cass. Sez. U. nn. 34476 del 2019 e 33679 del 2018: nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza. Nel caso concreto il decisum ha raggiunto la soglia del minimo costituzionale.

Infine, sulla richiesta degli eredi, la Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere quanto alle sanzioni, non trasmissibili agli eredi, applicando il principio già affermato da Cass. nn. 29577/2021, 6737/2016, 22199/2010. Il ricorso è stato respinto nel resto, con condanna dei ricorrenti alle spese e al contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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