Opposizione alla stima ex art. 54 TUE legittima anche l’ente espropriante (Cass. civ. Sez. I n. 18674 del 09.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il principio del giusto indennizzo, sancito dall’art. 42 Cost., comma 3, opera non soltanto nei confronti dei soggetti passivi dell’espropriazione, ma anche dei soggetti che la promuovono, i quali hanno interesse a che l’indennizzo non travalichi la giusta misura costituzionale. Ne consegue che l’ente espropriante è legittimato a proporre opposizione alla stima ai sensi dell’art. 54 TUE. Tale conclusione si fonda sull’autonomia del collegio tecnico incaricato della stima ex art. 21 TUE, che non è riconducibile all’autorità espropriante, ma costituisce organo terzo e imparziale, essendo il terzo tecnico nominato dal presidente del tribunale e applicandosi le norme del codice di procedura civile per le operazioni peritali.

Il Fatto

I proprietari di un fondo oggetto di procedura espropriativa propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma che, in accoglimento dell’opposizione spiegata dal Comune di Fondi, aveva rideterminato l’indennità di esproprio. Il giudice di appello, rigettate le eccezioni preliminari sulla legittimazione attiva dell’istante e sulla disapplicazione del decreto di esproprio, aveva determinato l’indennità sulla base di una propria precedente pronuncia che aveva escluso la natura edificabile del fondo.

I ricorrenti propongono sei motivi, contestando in particolare la legittimazione attiva dell’ente espropriante all’opposizione ex art. 54 TUE, la mancata disapplicazione del decreto di esproprio e il richiamo a un precedente relativo alla medesima vicenda espropriativa.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, con cui si contesta la legittimazione attiva del Comune opponente, sul presupposto che l’art. 54 TUE non annovererebbe l’ente espropriante tra i soggetti legittimati. Il motivo è respinto. La Corte richiama la giurisprudenza costituzionale, da ultimo la sentenza n. 135 del 2014, e la propria precedente pronuncia Sez. I n. 16748 del 2014, per affermare che il principio del giusto indennizzo opera anche a favore di chi promuove l’espropriazione.

Il Collegio esclude inoltre che nell’operato del collegio incaricato della stima ex art. 21 TUE sia riconoscibile un organo direttamente riconducibile all’autorità espropriante. L’autonomia del collegio è comprovata da puntuali indici testuali: la nomina di due tecnici da parte dell’autorità espropriante, di cui uno designato dal proprietario; la nomina del terzo tecnico da parte del presidente del tribunale; la liquidazione delle spese in funzione degli esiti della procedura; il deposito della relazione presso l’autorità espropriante; l’applicazione delle norme del codice di procedura civile per le operazioni peritali.

Il secondo motivo, relativo alla mancata disapplicazione del decreto di esproprio, è dichiarato inammissibile per difetto di specificità. La Corte rileva che l’assunto decisorio si fonda anche su un’ulteriore ratio rimasta inattaccata, e che l’istituto della disapplicazione non opera nella lite tra privato e pubblica amministrazione adottante.

Il terzo motivo è dichiarato inammissibile perché versato in fatto: la Corte ricorda che il giudizio di cassazione non è un terzo grado di merito e non comporta rinnovazione del giudizio. Il quarto e il quinto motivo, presupponendo la fondatezza del terzo, sono assorbiti. Il sesto motivo è anch’esso inammissibile perché volto a censurare un apprezzamento di fatto sulle allegazioni dell’opponente in tema di pregiudizio alla parte residua del fondo.

Il ricorso è dunque respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese e raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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