IPT, la decadenza triennale del regolamento provinciale non copre l’imposta principale (Cass. civ. Sez. V n. 17680 del 26.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di imposta provinciale di trascrizione, la disciplina del termine di decadenza per l’accertamento è rimessa dallo art. 1, comma 161, legge n. 296 del 2006 all’autonomia regolamentare della Provincia. La decadenza triennale prevista dal regolamento provinciale opera esclusivamente per i rimborsi e per l’imposta suppletiva, secondo quanto disposto dall’art. 56, quarto comma, d.lgs. n. 446 del 1997. Per l’imposta principale resta fermo il termine quinquennale fissato dalla legge statale, con la conseguenza che l’avviso di accertamento notificato entro tale termine è tempestivo. La variazione della tariffa al di sotto della soglia fissata dal d.m. n. 435 del 1998 è vietata, e il ripristino in autotutela della tariffa legittima non configura una successione di regimi tariffari applicabili retroattivamente.

Il Fatto

La Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva parzialmente l’appello della contribuente, società concessionaria di leasing autoveicolare, avverso la sentenza di primo grado, dichiarando la decadenza triennale dell’ente impositore per i pagamenti anteriori alla notifica dell’avviso di accertamento.

La Città metropolitana di Roma capitale ricorre in cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione della disciplina dell’imposta provinciale di trascrizione, con un unico motivo. La contribuente resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato affidato a quattro motivi, relativi alla legittimità della variazione della tariffa e alla successione nel tempo di regimi tariffari diversi. La Procura generale conclude per il rigetto del ricorso principale con assorbimento dell’incidentale.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione del termine di decadenza applicabile all’accertamento dell’imposta provinciale di trascrizione. Il ricorso principale è fondato. La decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento è di cinque anni, come previsto dall’art. 1, comma 161, legge n. 296 del 2006, richiamato in conformità a un precedente della sezione tributaria.

Il Collegio distingue nettamente la disciplina dell’imposta principale da quella dei rimborsi e dell’imposta suppletiva. Solo per queste ultime opera la decadenza triennale, stabilita dall’art. 56, quarto comma, d.lgs. n. 446 del 1997 e dall’art. 12 del regolamento in materia di IPT della Provincia di Roma, che la riferisce espressamente al termine di tre anni dal giorno in cui la formalità è stata eseguita.

La legislazione statale ha rimesso all’autonomia della Provincia la disciplina del termine di decadenza e della complessiva fase di accertamento. Il regolamento provinciale ha tuttavia disciplinato la decadenza triennale solo per i rimborsi e l’imposta suppletiva, non per l’imposta principale, che resta regolata dalla legge statale. L’avviso di accertamento, notificato entro il termine di cinque anni per i pagamenti del primo semestre 2009, è dunque tempestivo.

Quanto al ricorso incidentale, la Corte lo rigetta perché infondato, richiamando un proprio costante indirizzo. La tariffa non può essere variata dalle Province al di sotto della soglia fissata dal d.m. n. 435 del 1998, e il ripristino in autotutela della tariffa conforme alla soglia non pone un problema di successione di regimi tariffari diversi, non applicabili retroattivamente.

La Corte esclude altresì la violazione del principio di legittimo affidamento: l’ente non ha modificato la disciplina del tributo, ma ha solo preso atto in autotutela dell’illegittimità della delibera che attuava la riduzione. Il termine scadeva il 31 maggio 2009 e la delibera di ripristino è stata approvata in precedenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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