Revocazione per errore di fatto sulla decisione nel merito con questione assorbita (Cass. civ. Sez. V n. 21601 del 31.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Integra l’errore di fatto revocatorio previsto dall’art. 395 n. 4 cod. proc. civ. la sentenza con cui la Corte di cassazione, decidendo la causa nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., non si avvede che una questione di merito era rimasta assorbita in grado di appello e doveva pertanto essere riesaminata dal giudice di rinvio. La cassazione della sentenza d’appello è cassazione con rinvio quando, non essendosi formato il giudicato, la questione non decisa rivive sul piano processuale e impone al giudice di merito una nuova pronuncia. Il vizio percettivo è decisivo perché la decisione sostitutiva di merito pregiudica il diritto della parte a ottenere dal giudice del rinvio la decisione sulla questione assorbita.

Il Fatto

Un istituto autonomo per le case popolari impugnava davanti alla commissione tributaria provinciale l’avviso di accertamento emesso da una società concessionaria della riscossione per conto di un comune, con cui erano state sottoposte a TOSAP le occupazioni di marciapiede effettuate per l’esecuzione di lavori edili su un edificio di proprietà dell’istituto.

Il ricorso era accolto in primo grado. La commissione tributaria regionale respingeva l’appello della concessionaria, fondando il rigetto sull’esenzione riconosciuta all’istituto, senza esaminare il motivo di appello relativo all’esistenza di una servitù di passaggio pubblico sull’area. La Cassazione, con una prima sentenza, cassava la pronuncia d’appello ed escludeva l’esenzione, decidendo la causa nel merito. L’ente contribuente proponeva quindi ricorso per revocazione, deducendo l’errore di fatto consistito nell’aver deciso nel merito senza avvedersi che la questione della servitù era rimasta assorbita e doveva essere rimessa al giudice di rinvio.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. La Corte rileva anzitutto che la questione dell’esistenza della servitù di passaggio pubblico era stata espressamente decisa in primo grado in senso favorevole all’istituto e che il relativo capo era stato impugnato in appello dalla concessionaria. I giudici di appello, però, non si erano pronunciati su quel motivo, avendo integralmente dato ragione all’ente sul diverso profilo dell’esenzione soggettiva.

Tale silenzio non integra omessa pronuncia: la decisione sul motivo era divenuta inutile, poiché la contribuente aveva conseguito per intero il bene della vita ambito. Non può neppure sostenersi che il giudice d’appello abbia implicitamente deciso la questione della servitù in senso sfavorevole all’istituto. Una questione è decisa in via implicita solo se tra la decisione implicita e quella esplicita di altra questione sussiste un nesso di necessaria presupposizione logica.

Nella specie le due questioni affrontate in primo grado erano autonome e indipendenti, poiché ciascuna valeva alternativamente a fondare l’attribuzione del bene della vita. La questione non decisa era quindi rimasta assorbita dalla decisione favorevole e totalmente satisfattiva sull’esenzione.

Ne consegue che la cassazione della sentenza d’appello, che aveva riconosciuto l’esenzione, ha determinato la reviviscenza processuale della questione non decisa, con la necessità di rinviarne la decisione al giudice di merito. Di tale reviviscenza la Corte non si avvide nel definire il giudizio, finendo per decidere nel merito una controversia in cui pendeva ancora una quaestio facti: è il dedotto errore percettivo.

La sentenza è pertanto revocata in sede rescindente, nella parte in cui ha deciso la causa nel merito; in sede rescissoria, ferma la statuizione di cassazione non attinta da censure revocatorie, la causa è rinviata alla corte di giustizia tributaria di secondo grado, in diversa composizione, perché decida sulla servitù o sugli usi civici.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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