L’IRAP sui compensi agli avvocati interni grava solo sull’amministrazione datrice (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14613 del 31.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Gli importi dovuti all’avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 30 del d.P.R. n. 411 del 1976, dell’art. 6, comma 1, del Contratto collettivo integrativo dell’8 gennaio 2003, dell’art. 1, comma 208, della legge n. 266 del 2005 e dell’art. 9 del d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. dalla legge n. 114 del 2014, hanno natura retributiva e spettano al netto dell’IRAP, che resta a carico della P.A. datrice di lavoro. Quest’ultima non può far gravare l’imposta sui dipendenti né in via diretta, mediante ritenuta alla fonte, né in via indiretta, riducendo a monte le risorse specificamente destinate ai dipendenti a titolo di compensi professionali. L’accantonamento della provvista è consentito solo per la parte di risorse che ecceda i limiti massimi di spesa fissati dalla legge, dalla contrattazione collettiva o dal regolamento interno. L’azione esercitata dai dipendenti per ottenere detti compensi è un’azione di adempimento, con onere probatorio ripartito secondo i principi delle Sezioni Unite n. 13533 del 2001.
Il Fatto
Due avvocati iscritti all’Albo speciale, già dipendenti dell’INPDAP e poi dell’INPS, agiscono nei confronti dell’ente per ottenere le somme trattenute sui compensi professionali aggiuntivi loro spettanti. L’INPS aveva addebitato a ciascuno un importo a titolo di IRAP non accantonata sugli onorari liquidati dal 1° luglio 2010 al 31 dicembre 2012 e, dal gennaio 2013, aveva decurtato dalle competenze l’imposta, oltre agli oneri riflessi.
Il Tribunale aveva accolto la domanda. La Corte d’Appello di Bari ha riformato la decisione, richiamando i principi delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 33 del 2010 e il principio di necessaria copertura della spesa pubblica, valorizzato in fattispecie analoghe da Cass. n. 21398/2019 e Cass. n. 27315/2021. Ha ritenuto legittimo il recupero delle somme corrisposte in eccesso e le trattenute successive, qualificando la ritenuta come mezzo contabile per garantire l’accantonamento. I lavoratori ricorrono per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce la disciplina in tre periodi: quello regolato dall’art. 30 del d.P.R. n. 411 del 1976 e dalla contrattazione integrativa del 2003; quello successivo al 1° gennaio 2006, con l’art. 1, comma 208, della legge n. 266 del 2005, che pone gli oneri riflessi a carico dell’avvocato dipendente; quello inaugurato dall’art. 9 del d.l. n. 90 del 2014. Da tale quadro ricava quattro regole generali.
Anzitutto, parte della retribuzione degli avvocati dipendenti è costituita da quote delle somme riscosse dall’ente a titolo di competenze e onorari e da importi attribuiti dal regolamento interno. La disciplina di tale componente risiede nella legge, nella contrattazione collettiva e nei regolamenti interni, e prescinde dalla normativa sulla contabilità pubblica. Esistono poi limiti di spesa che impediscono ab initio il sorgere del diritto oltre un dato importo: tali limiti o sono fissati direttamente dalla legge, e il giudice può rilevarli d’ufficio in base al principio iura novit curia, o devono essere stabiliti con atti organizzativi interni, la cui sussistenza va allegata e dimostrata dall’ente che ne eccepisce la vigenza.
Quanto all’IRAP, l’imposta colpisce il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate e grava inderogabilmente sulla P.A. datrice. Non è ammessa alcuna traslazione dell’imposta sul lavoratore. Il richiamo alla giurisprudenza contabile, amministrativa e di legittimità — in particolare Cons. Stato n. 5817 del 2024, Cass. n. 4681 del 2024, Cass. n. 21398 del 2019 e Cass. n. 20010 del 2022 — conferma che l’accantonamento riguarda il piano contabile e non può ridurre il compenso dovuto in base alla contrattazione o al regolamento.
Il ricorso è accolto. La sentenza di appello, pur muovendo dal corretto assunto dell’incidenza dell’IRAP sulla P.A., non ha considerato la natura retributiva delle somme né il fondamento contrattuale e regolamentare del credito. Il giudizio di adempimento imponeva l’applicazione dei principi delle Sezioni Unite n. 13533 del 2001: al creditore basta provare la fonte del diritto e allegare l’inadempimento, mentre il debitore deve provare l’avvenuto adempimento o l’impossibilità non imputabile. La cassazione con rinvio alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, è pronunciata con l’enunciazione dei principi di diritto richiamati.
Nota della Redazione
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