La compensazione delle spese copre anche la fase incidentale ex art. 373 c.p.c. (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7243 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La regolamentazione delle spese di lite disposta dalla Corte di cassazione riguarda l’intero giudizio come pervenuto al suo esame, comprensivo dell’eventuale fase incidentale di sospensione dell’esecuzione ex art. 373 c.p.c., ancorché svoltasi dinanzi al giudice d’appello. L’ordinanza emessa in tale procedimento cautelare non deve contenere la liquidazione delle spese, trattandosi di pronuncia provvisoria la cui efficacia è condizionata all’esito del giudizio di legittimità, non essendovi una parte definitivamente soccombente. Nel procedimento di correzione di errori materiali, di natura sostanzialmente amministrativa, non può procedersi alla liquidazione delle spese, non essendo configurabile alcuna soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c., neppure in caso di resistenza della parte non richiedente.
Il Fatto
Alcuni lavoratori proponevano istanza di correzione dell’ordinanza della Corte di cassazione n. 13882/2025, nella parte in cui questa non aveva espressamente provveduto sulle spese relative al giudizio incidentale promosso ex art. 373 c.p.c. per la sospensione della sentenza della Corte d’Appello, che aveva condannato il Comune al risarcimento del danno. L’istanza, respinta dalla Corte territoriale, era stata oggetto di ricorso per cassazione. I ricorrenti sostenevano che, per mero errore materiale, la Corte di legittimità non avesse regolato le spese di quella fase, essendosi pronunciata soltanto sul ricorso principale e su quello incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato l’istanza di correzione, ritenendo non fondato l’assunto dei ricorrenti. Ha osservato che la regolamentazione delle spese di lite disposta con la decisione di legittimità riguarda l’intero giudizio e, pertanto, anche l’eventuale fase incidentale di sospensione, con la conseguenza che la compensazione ivi disposta deve intendersi relativa anche a quella fase.
Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui l’ordinanza emessa ex art. 373 c.p.c. non deve contenere la liquidazione delle spese, trattandosi di pronuncia soltanto provvisoria, la cui efficacia è condizionata all’esito del giudizio di cassazione. La relativa liquidazione spetta, quindi, alla Corte di legittimità nell’ambito di quella del giudizio, informata al principio della soccombenza riferito all’esito finale della lite, come chiarito anche dalla giurisprudenza recente.
Nel caso di specie, ha aggiunto la Corte, dal compendio motivazionale complessivo dell’ordinanza di cui si chiedeva la correzione emerge che la compensazione integrale delle spese, giustificata dalla reciproca soccombenza, comprendeva implicitamente anche quelle della fase incidentale, il cui esito era rimasto provvisorio. Nessun errore materiale era pertanto configurabile, mancando un contrasto tra la volontà espressa e la sua rappresentazione testuale.
Quanto alle spese del procedimento di correzione, la Corte ha escluso che possa procedersi alla loro liquidazione, richiamando il principio per cui si tratta di procedimento di natura sostanzialmente amministrativa, non diretto a incidere sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, con la conseguenza che non è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c., neppure nell’ipotesi in cui la parte non richiedente opponga resistenza all’istanza.
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Nota della Redazione
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