Transito nei ruoli civili e tabelle di corrispondenza non retroattive (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10698 del 23.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le tabelle di corrispondenza allegate al d.lgs. n. 95/2017, che collocano in area II, fascia retributiva F3, il personale di Polizia Penitenziaria con qualifica di assistente capo giudicato non idoneo al servizio di istituto e transitato nei ruoli civili, spiegano efficacia soltanto dall’1.1.2018 e non fondano alcun diritto a un superiore inquadramento per il periodo anteriore. Ai sensi dell’art. 78 d.lgs. n. 443/1992, il trasferimento nei ruoli civili conserva l’anzianità nella qualifica ricoperta, l’anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita, restando irrilevante la posizione meramente maturata ma non ancora acquisita al momento del passaggio. È pertanto inammissibile il ricorso che, ammessa la vigenza delle tabelle solo dal 2018, non offra una plausibile ragione di operatività anteriore, potendo semmai prospettarsi il diverso diritto all’adeguamento del trattamento economico una volta cessato il blocco stipendiale.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente al Corpo della Polizia Penitenziaria, veniva dichiarato inidoneo al servizio di istituto nel febbraio 2013 e, a domanda, transitava nei ruoli civili del Ministero della Giustizia con qualifica di assistente amministrativo di area II, fascia retributiva 2. Il trattamento economico riconosciutogli era inferiore a quello corrispondente alla qualifica di assistente capo maturata, con decorrenza 18.12.2012, nell’amministrazione di provenienza, che egli non percepiva per effetto del blocco stipendiale ex art. 9 d.l. n. 78/2010.
Il lavoratore agiva dunque per l’adeguamento del trattamento economico con incremento fino all’importo spettante all’assistente capo. Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d’Appello di Campobasso confermava, con diversa motivazione, riqualificando la domanda come volta all’inquadramento in area II, fascia F3, e negando tale diritto per essere le tabelle di corrispondenza entrate in vigore solo dall’1.1.2018. Contro tale decisione il lavoratore propone ricorso per cassazione, resistito dal Ministero con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 Cost., 75 e 76 d.lgs. n. 443/1992, 3 e 97 Cost. e 1 CEDU. Egli non contesta la lettura dell’originaria domanda accolta dalla Corte territoriale, ma imputa alla stessa di aver negato l’applicazione delle tabelle di corrispondenza allegate al d.lgs. n. 95/2017, delle quali ammette l’entrata in vigore dall’1.1.2018, sostenendone un’operatività anche in epoca precedente.
La Corte rileva che il motivo è inammissibile. La censura non si misura con la ratio decidendi: una volta ammesso dallo stesso ricorrente che le tabelle sono entrate in vigore dall’1.1.2018, questi non dà conto, in termini plausibili sul piano logico e giuridico, di una ragione di operatività anteriore di quella corrispondenza. La Corte territoriale aveva escluso il diritto proprio perché quelle tabelle non erano all’epoca in vigore e non esisteva altra previsione che lo fondasse.
Il giudice di legittimità osserva inoltre che, essendo prevista la validità a fini giuridici della progressione di carriera maturata nel periodo di vigenza del blocco stipendiale, il lavoratore doveva già considerarsi in possesso della qualifica di assistente capo all’atto del transito nei ruoli civili. Egli poteva dunque vantare, piuttosto, il diverso diritto all’adeguamento del trattamento economico una volta cessato il blocco stipendiale, diritto che ammette di non aver azionato.
A conferma, la Corte richiama l’art. 78 d.lgs. n. 443/1992, secondo cui il trasferimento del personale dell’Amministrazione penitenziaria nei ruoli della stessa o di altra amministrazione dello Stato avviene conservando l’anzianità nella qualifica ricoperta, l’anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita. Nella specie la posizione, pur maturata, non era stata acquisita al momento del passaggio, sicché valgono i medesimi principi affermati, con riferimento al personale delle Forze Armate, da Cass. n. 33352/2024, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c.. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e al contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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