IRAP e studi associati: quando l’imposta non è dovuta (Corte cost. n. 153/2026)
Con la sentenza n. 153 del 2026 la Corte costituzionale ha stabilito che un’associazione tra professionisti non paga l’IRAP quando la professione, di fatto, è svolta dai singoli in modo individuale e autonomo. Le norme esaminate sono l’articolo 1, comma 8, della legge n. 234 del 2021, che dal 2022 ha escluso dall’IRAP le persone fisiche che esercitano attività commerciali, arti e professioni, e l’articolo 5, comma 3, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, che equipara alle società semplici le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni.
Il caso. Un’associazione professionale tra notai aveva chiesto il rimborso dell’IRAP versata per il 2022, ritenendosi esente in base alla nuova regola sulle persone fisiche. La controversia è arrivata davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze, che ha sospeso il giudizio e si è rivolta alla Corte costituzionale.
Il dubbio del giudice. Secondo il giudice, l’esenzione riguarderebbe soltanto le persone fisiche, mentre l’associazione, equiparata a una società semplice, resterebbe soggetta all’imposta. Ne deriverebbe una disparità di trattamento: la stessa attività notarile verrebbe tassata o meno a seconda che il notaio lavori da solo o dentro uno studio associato, pur restando la prestazione personale e riferibile al singolo. Da qui le censure per violazione degli articoli 3 e 53 della Costituzione, sull’eguaglianza e sulla capacità contributiva, e dell’articolo 41, perché la tassazione scoraggerebbe le aggregazioni tra professionisti.
La risposta della Corte. La Corte ha dichiarato le questioni non fondate, ma lo ha fatto correggendo la lettura da cui partiva il giudice. L’errore, spiega la sentenza, sta nel ritenere che basti l’esistenza di un’associazione professionale per far scattare l’imposta. La legge equipara alle società semplici le associazioni costituite «per l’esercizio in forma associata» della professione: occorre quindi che l’attività sia effettivamente svolta in comune. Se invece ciascun professionista lavora personalmente e autonomamente, questo dato prevale sulla forma associativa scelta. In quel caso il reddito è riferibile alle persone fisiche, che dal 2022 sono escluse dall’IRAP.
Il criterio. L’elemento decisivo, secondo la Corte, è la «spersonalizzazione» dell’attività, cioè il fatto che essa diventi ascrivibile direttamente al soggetto collettivo. Nelle società questo avviene sempre per legge. Nelle associazioni professionali no: l’associazione può limitarsi a funzioni organizzative o economiche interne. Dimostrare che l’attività è svolta davvero in forma associata spetta all’amministrazione finanziaria. Al contribuente, in cambio, la Corte chiede lealtà: dichiarazioni complete e veritiere e nessun comportamento elusivo. Se dentro la stessa associazione una parte del lavoro è individuale e una parte è comune, il reddito prodotto dal solo lavoro personale resta fuori dall’IRAP, purché sia tenuto adeguatamente separato dall’altro.
I notai. Su questo punto la Corte è netta. Le associazioni tra notai, di regola, non presentano l’esercizio in forma associata della funzione e quindi non sono un soggetto d’imposta distinto dai singoli notai. L’attività notarile è una libera professione, ma con i tratti della pubblica funzione: terzietà, doverosità del ministero, controllo di legalità, competenza territoriale, dovere di assistenza alla sede. È perciò personalissima. L’articolo 82 della legge notarile consente l’associazione solo per mettere in comune i proventi: un accordo di rilievo interno, che riguarda la distribuzione degli onorari e non tocca l’esercizio della funzione.
Cosa cambia in pratica. Le norme restano in vigore, ma vanno lette nel senso indicato dalla Corte. Chi esercita una professione all’interno di uno studio associato non deve l’IRAP per il solo fatto che l’associazione esiste. Conta come si lavora davvero. Per gli studi notarili associati la conseguenza è diretta: in assenza di un effettivo esercizio comune della funzione, l’imposta non è dovuta e il rimborso di quanto versato può essere chiesto. Per le altre professioni il criterio è lo stesso, ma la verifica è di fatto e va condotta caso per caso, tenendo distinti i redditi che nascono dal lavoro personale del singolo da quelli prodotti avvalendosi dell’organizzazione comune.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/153