Fatture per operazioni inesistenti: prova e valutazione degli indizi (Cass. civ. Sez. V n. 20261 del 19.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, l’Amministrazione finanziaria che contesti al contribuente l’indebita detrazione relativa a operazioni oggettivamente inesistenti ha l’onere di provare che l’operazione non è mai stata posta in essere, anche mediante elementi indiziari o presuntivi, ma non anche quello di dimostrare la mala fede del contribuente, non essendo configurabile la buona fede di chi sa se e in quale misura ha ricevuto il bene o la prestazione. Solo nelle operazioni soggettivamente inesistenti rileva la tutela dell’affidamento del contribuente. Il giudice di merito, nel valutare la prova presuntiva ex art. 2729 cod. civ., deve esaminare gli indizi in modo unitario e non atomistico, applicando la c.d. convergenza del molteplice.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava al legale rappresentante di una società di capitali, poi dichiarata fallita, due avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2002 e 2003, con cui rettificava le dichiarazioni IVA e IRAP. L’accertamento si fondava su una comunicazione di notizia di reato della Guardia di Finanza concernente una presunta frode IVA comunitaria cui la società aveva partecipato.
All’esito delle indagini, la posizione della società veniva stralciata con decreto di archiviazione del G.I.P. Il contribuente impugnava gli atti; la CTP accoglieva il ricorso e la CTR respingeva l’appello dell’Ufficio, valorizzando in via esclusiva l’archiviazione penale. L’Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte rileva che l’accertamento ha riguardato la società di capitali e non il suo legale rappresentante. Quest’ultimo, destinatario della notifica solo in tale qualità, non è legittimato a costituirsi in proprio: il controricorso è pertanto inammissibile.
Il primo motivo è fondato. La CTR, escludendo la prova della connivenza fraudolenta del cessionario, si è posta in contrasto con il principio consolidato secondo cui, per le operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provare l’inesistenza dell’operazione, anche in via indiziaria, e non la mala fede del contribuente. La Corte richiama Cass. n. 28626 del 2021, Cass. n. 18118 del 2016, Cass. n. 16437 del 2015 e Cass. n. 12950 del 2007, ribadendo che solo nelle operazioni soggettivamente inesistenti emerge l’esigenza di tutelare la buona fede, con onere probatorio a carico dell’Ufficio e prova contraria a carico del contribuente (Cass. n. 24426 del 2013).
Anche il secondo motivo è fondato. La CTR ha obliterato la rilevanza probatoria degli elementi presuntivi, valorizzando l’archiviazione penale. Il giudice d’appello non ha valutato gli indizi nel loro insieme, in un rapporto di vicendevole completamento. La Corte richiama il principio dell’art. 2729 cod. civ., che richiede presunzioni gravi, precise e concordanti, con analisi di tutti gli elementi indiziari e successiva valutazione complessiva (Cass. n. 9054 del 2022, Cass. n. 14151 del 2022).
Il terzo motivo è infondato. La sentenza impugnata lascia cogliere la propria ratio decidendi, incentrata sull’archiviazione penale. La Corte ricorda che, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., il sindacato sulla motivazione è circoscritto al minimo costituzionale, salvo i casi di mancanza, apparenza, contraddittorietà o incomprensibilità della motivazione (Cass. n. 23940 del 2017).
La sentenza è cassata e la causa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia in diversa composizione.
Nota della Redazione
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