IRAP professionista socio di società di revisione esclusa senza autonoma organizzazione (Cass. civ. Sez. V n. 27051 del 08.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il presupposto impositivo dell’IRAP, per i lavoratori autonomi, non si identifica con il mero avvalersi di una struttura organizzata, ma richiede che l’organizzazione sia autonoma, cioè faccia capo al contribuente sotto il profilo organizzativo e non solo operativo. Ai fini dell’art. 2 del d.lgs. n. 446/1997, occorre che il professionista sia titolare e responsabile dell’organizzazione e non inserito in strutture riferibili ad altrui responsabilità ed interesse. Non è quindi soggetto a IRAP il professionista che svolga la propria attività nell’ambito dell’organizzazione di una società, di cui sia socio, che ne è l’unica responsabile. Parimenti illegittima è la liquidazione delle spese processuali operata dal giudice di merito in misura inferiore ai valori minimi delle tabelle parametriche, non potendosi diminuire i valori medi oltre il 50 per cento.
Il Fatto
Il contribuente, professionista, presentava all’Agenzia delle Entrate istanze di rimborso dell’IRAP versata per le annualità dal 2013 al 2017. Deducva di aver svolto la propria attività di consulenza nell’àmbito della struttura organizzativa di una società di revisione, di cui era socio, che ne costituiva l’unico committente, e di operare in assenza di una propria autonoma organizzazione, con conseguente difetto del presupposto impositivo.
Formatosi il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione, il contribuente proponeva ricorsi poi riuniti, rigettati in primo grado. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia accoglieva l’appello, condannando l’Agenzia alla rifusione delle spese del doppio grado. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, resistito dal contribuente con ricorso incidentale sulle spese.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta l’unico motivo del ricorso principale, incentrato sulla violazione dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 446/1997. L’Ufficio sosteneva che, essendo il contribuente lavoratore autonomo e avvalendosi delle strutture della società di cui è socio, egli fosse partecipe di tale organizzazione, in parte qua a lui riferibile.
Il motivo è infondato. Richiamando le Sezioni Unite civili (Cass. n. 9451 del 2016), la Corte ricorda che il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente sia responsabile dell’organizzazione e non inserito in strutture riferibili ad altrui responsabilità, e impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui oltre la soglia del collaboratore addetto a mere mansioni esecutive.
Nella specie è incontroverso che il contribuente non occupasse collaboratori e non disponesse di una propria organizzazione, essendo inserito stabilmente in una struttura facente capo a un distinto soggetto giuridico. A nulla rileva che egli si avvalesse di tale organizzazione, poiché ciò che conta è che il contribuente ne sia titolare e responsabile. Non sostenendo i costi del personale, egli non poteva assumere decisioni sulla sua gestione.
La Corte richiama il principio elaborato per l’attività svolta a favore di un terzo già dotato di struttura, da coordinarsi con la stessa, e le plurime applicazioni in tema di professionisti che operano per società di revisione e consulenza di cui siano soci (Cass. n. 11238 del 2023; Cass. n. 19397 del 2022; Cass. n. 3632 del 2024). Irrilevante è la detenzione di una quota del capitale sociale, poiché la titolarità dell’organizzazione fa capo comunque a un soggetto diverso dal contribuente.
È invece fondato il ricorso incidentale. La Corte regionale aveva liquidato le spese di entrambi i gradi in misura inferiore ai minimi tabellari. Secondo la giurisprudenza richiamata (Cass. n. 11102 del 2024; Cass. n. 10438 del 2023), il giudice non può diminuire oltre il 50 per cento i valori medi delle tabelle parametriche del D.M. n. 55/2014. La somma liquidata risulta immotivatamente inferiore ai minimi previsti per lo scaglione di riferimento. Il ricorso incidentale è dunque accolto, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.