Usucapione: valutazione delle prove rimessa al giudice del merito (Cass. civ. Sez. II n. 3972 del 16.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è ravvisabile solo ove il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, disponendone di propria iniziativa fuori dei poteri officiosi. Diversa è la doglianza che il giudice abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune prove piuttosto che ad altre, attività consentita dall’art. 116 cod. proc. civ. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura soltanto quando l’onere della prova sia attribuito a parte diversa da quella su cui esso grava secondo le regole sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni. Nel giudizio di legittimità è preclusa la revisione degli accertamenti di fatto, poiché la parte non può rimettere in discussione, con una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali.
Il Fatto
La controversia trae origine dalla domanda con cui una società ha chiesto l’accertamento dell’occupazione senza titolo di un appartamento e di una cantina, cui si è contrapposta la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dall’occupante.
Il Tribunale ha rigettato la domanda principale e accolto quella riconvenzionale. La Corte d’appello, in riforma, ha accertato l’illegittima occupazione e condannato al rilascio, rigettando l’usucapione per difetto di prova sulla data iniziale del possesso, ritenuta non collocabile nel tempo utile. Il ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, è stato proposto dall’occupante soccombente.
La Motivazione della Corte
I tre motivi, connessi, sono stati esaminati congiuntamente e dichiarati inammissibili. La Corte ha anzitutto ricostruito la distinzione tra le censure fondate sull’art. 115 cod. proc. civ. e quelle relative all’art. 116 cod. proc. civ., richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 20867 del 2020.
Quanto al primo profilo, la doglianza è infondata: la violazione dell’art. 115 sussiste solo se il giudice decide in contraddizione con la norma, fondando la decisione su prove non introdotte dalle parti. È invece inammissibile la censura che contesti la maggior forza di convincimento attribuita ad alcune prove, poiché tale valutazione rientra nel prudente apprezzamento consentito dall’art. 116.
Nel caso concreto, la ricorrente lamentava l’omesso esame della deposizione di un testimone che aveva riferito di essersi recato nell’immobile nell’agosto 1992. La Corte d’appello aveva però escluso l’attendibilità di altre due deposizioni, giudicate generiche e in contrasto con gli atti di vendita, dai quali risultava che le unità immobiliari non erano completate e la consegna era avvenuta dopo la stipula dei contratti. Si tratta di apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità.
La Corte ha poi ribadito che il giudice, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che l’indicazione delle ragioni del convincimento, senza dover confutare ogni deduzione difensiva, dovendosi ritenere implicitamente disattesi i rilievi logicamente incompatibili con la decisione (Sez. III n. 12362 del 2006; Sez. lav. n. 17097 del 2010; Sez. I n. 16056 del 2016).
Nessuna violazione dell’art. 2697 cod. civ. è ravvisabile, poiché l’onere della prova del possesso è stato correttamente posto a carico dell’occupante (Sez. VI-3 n. 26769 del 2018). Il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. è inammissibile, perché verte sull’esame di elementi istruttori e non sull’omesso esame di un fatto decisivo, già considerato dal giudice di merito (Cass. n. 8053 del 2014). Il ricorso è stato respinto, con condanna alle spese e alle ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. (Sez. Un. n. 27195 del 2023).
Nota della Redazione
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