Responsabilità sanitaria: insuccesso implantare e colpa grave del medico (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 13 del 11.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativa per danno erariale da attività sanitaria, la condanna del medico presuppone l’accertamento della colpa grave, non desumibile dal solo esito infausto dell’intervento. L’insuccesso di una riabilitazione protesica implantare non integra di per sé condotta antigiuridica quando l’evento è riconducibile a fattori sopravvenuti estranei alla condotta del sanitario, quali l’uso scorretto e protratto della protesi provvisoria da parte della paziente. La valutazione della condotta va operata con riferimento alle conoscenze e alle buone pratiche diffuse al momento dei fatti, non secondo standard sopravvenuti. Non è pertanto censurabile il sanitario che abbia rispettato le leges artis dell’epoca.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti ha citato in giudizio un sanitario per sentirne accertare la responsabilità amministrativa e condannarlo al risarcimento di euro 12.930,31, oltre rivalutazione, interessi e spese. La somma corrisponde al pregiudizio gravato sul bilancio dell’azienda sanitaria a seguito dell’esecuzione della sentenza con cui la corte d’appello aveva condannato l’ente al pagamento in favore di una paziente.

Il danno derivava da interventi di implantologia odontoiatrica eseguiti presso un ambulatorio ospedaliero, seguiti dalla perdita di osteointegrazione di parte degli impianti. La Procura ha fondato la pretesa sulla consulenza tecnica d’ufficio acquisita nel giudizio civilistico di appello, ritenendo comprovati gli elementi costitutivi della responsabilità, in particolare la colpa grave del sanitario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto respinto la richiesta di nuova consulenza tecnica, rilevando che i fatti erano già compiutamente documentati e approfonditamente trattati nelle diverse sedi valutative della vicenda.

Nel merito ha giudicato infondata la domanda. Le argomentazioni della consulenza di appello sono risultate pressoché superate dalle deduzioni della difesa e dalla relazione medico-legale prodotta dal convenuto. La consulenza, redatta molti anni dopo gli eventi, prospettava soluzioni terapeutiche alternative fondate su supporti tecnologici la cui applicazione all’epoca dei fatti era motivatamente esclusa.

Decisione centrale è la constatazione che la perdita di osteointegrazione ha riguardato due soli impianti su quattro, entrambi in posizione molare, l’uno realizzato con tecnica monofase e l’altro bifase, mentre sono rimasti indenni i due impianti in posizione premolare. Il Collegio ne ha tratto che le problematiche non derivavano da una programmazione erronea basata su esame bidimensionale, né da una scorretta scelta della tecnica, bensì dall’utilizzo della protesi mobile provvisoria, che aveva determinato una maggiore pressione masticatoria nella zona più posteriore dell’arcata.

Quanto alla produzione e consegna della protesi e alle correlate carenze informative, il Collegio ha invece condiviso le censure della Procura, riconoscendo che il suo scorretto utilizzo aveva integrato causa o concausa della perdita di osteointegrazione. Ha tuttavia rilevato la prevalente compartecipazione della danneggiata, desumibile dalle reiterate richieste di stabilizzazione della protesi e dalla ribasatura con materiale duro eseguita senza consultare il medico curante.

Tale circostanza, di per sé sufficiente a escludere la colpa grave del sanitario, si è accompagnata alla prassi di consegnare la protesi per finalità estetiche e all’impossibilità, per la struttura, di rimediare alle conseguenze dell’uso scorretto, poiché la paziente non si era più presentata ai controlli successivi. La domanda è stata quindi rigettata, con liquidazione delle spese difensive in favore dell’assolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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