Irripetibile il debito da ricostituzione della pensione in esecuzione del giudicato (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 96 del 27.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza che ha dichiarato l’illegittimità del recupero previdenziale e l’irripetibilità delle somme indebitamente erogate copre tutte le somme corrisposte al pensionato e non solo quelle riconducibili alla valorizzazione della contribuzione aggiuntiva in quota A. La successiva ricostituzione della pensione, operata in esecuzione del giudicato mediante valorizzazione della medesima contribuzione nei limiti della quota B, non può generare un nuovo debito ripetibile a carico del pensionato, perché ciò vanificherebbe l’irripetibilità già accertata. Il recupero della differenza così determinata è pertanto illegittimo e il percipiente conserva il diritto a trattenere la somma oggetto del nuovo indebito, oltre alla restituzione di quanto posto in compensazione.
Il Fatto
La ricorrente, già dipendente del MIUR e in pensione, aveva ottenuto con sentenza di questa Sezione n. 168/2020, confermata in appello, la dichiarazione di irripetibilità delle somme che l’Inps aveva recuperato a seguito del venir meno della valorizzazione della contribuzione aggiuntiva versata dal sindacato presso cui era in distacco retribuito.
In esecuzione di quella pronuncia l’Istituto aveva riliquidato la pensione, valorizzando la contribuzione ai soli fini della quota B, e aveva così individuato un nuovo debito di 90.072,82 euro, pari alla differenza rispetto a quanto corrisposto in quota A. L’Inps aveva poi compensato parzialmente tale importo con il credito di 24.893,49 euro che la ricorrente vantava per le somme già trattenute, senza computare gli interessi legali. Da qui il nuovo ricorso, volto a far dichiarare l’irripetibilità della somma e la restituzione di quella compensata.
La Motivazione della Corte
Il Giudice unico ricostruisce il contenuto del giudicato formatosi sulla precedente pronuncia. Il dispositivo di quella sentenza dichiarava l’irripetibilità delle somme indebitamente erogate, condannava l’Inps alla restituzione di quanto trattenuto, con interessi legali dalla domanda, e riconosceva il diritto alla pensione nella misura derivante dalla valorizzazione della contribuzione aggiuntiva ai soli fini della quota B.
Secondo l’Inps, la ricostituzione della pensione in quota B avrebbe fatto emergere un indebito diverso da quello oggetto del primo giudizio, con conseguente obbligo di recupero e inapplicabilità dell’art. 204 d.P.R. n. 1092/1973. La tesi non è accolta. La pronuncia precedente, nel dichiarare l’irripetibilità, non operava alcuna differenziazione tra le somme: l’irripetibilità riguarda tutte le somme erogate e non solo quelle riconducibili al miglior trattamento conseguente alla errata valorizzazione in quota A.
Il Collegio sottolinea che le somme erogate “indebitamente” sono proprio quelle derivanti dalla valorizzazione errata in quota A. Il dispositivo, del resto, condanna l’Inps a restituire tutte le somme trattenute, con formula consequenziale alla motivazione che aveva ravvisato l’illegittimità del recupero per il provato svolgimento dell’attività sindacale e per la mancanza di prova certa sugli oneri previdenziali sostenuti personalmente dalla ricorrente.
Affermata l’illegittimità del primo recupero e dichiarata l’irripetibilità delle somme già erogate, resta fermo che la contribuzione aggiuntiva va valorizzata nei limiti della quota B. Quest’ultima statuizione non può però travolgere l’irripetibilità già riconosciuta: il nuovo recupero della differenza, pari a 90.072,82 euro, è pertanto illegittimo, perché finirebbe per vanificare il giudicato. La ricorrente ha quindi diritto a trattenere tale somma e alla restituzione di quella compensata, oltre alle somme eventualmente recuperate nelle more del giudizio.
Sulla somma di 24.893,49 euro decorrono gli interessi legali dalla domanda del precedente giudizio, presentata il 9 marzo 2017, fino al soddisfo; le altre somme eventualmente recuperate vanno maggiorate degli interessi dalle date delle singole trattenute. Le spese seguono la soccombenza dell’Istituto.
Nota della Redazione
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