Niente pene sostitutive per i reati dell’art. 4-bis (Corte cost. n. 139/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate sull’art. 59 della legge n. 689 del 1981, nel testo sostituito dalla riforma penale del 2022. Resta quindi il divieto assoluto di sostituire la pena detentiva breve con una pena diversa dal carcere quando la condanna riguarda uno dei reati elencati nell’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario.
Di cosa si parla. Dal 2022 il giudice che condanna a una pena non superiore a quattro anni puo’ sostituirla con la semiliberta’, la detenzione domiciliare, il lavoro di pubblica utilita’ o la pena pecuniaria. Prima il limite era molto piu’ basso: sei mesi, un anno o due anni secondo i casi. Insieme all’ampliamento il legislatore ha pero’ escluso dalla sostituzione chi e’ imputato di uno dei reati indicati dall’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario, l’elenco dei reati per i quali l’accesso ai benefici penitenziari richiede verifiche particolari. L’unica eccezione scritta nella norma riguardava alcuni reati contro la pubblica amministrazione, poi tolti da quell’elenco: oggi, osserva la Corte, non ha piu’ rilievo pratico e il divieto opera senza deroghe.
I due casi. Il dubbio e’ stato sollevato da due giudici di Firenze. Nel primo caso il giudice dell’udienza preliminare aveva condannato a quattro anni per violenza sessuale aggravata un imputato che aveva commesso il fatto prima dei ventun anni, incensurato e inserito in un percorso lavorativo, per il quale era stato predisposto un programma di detenzione domiciliare ritenuto piu’ adatto del carcere. Nel secondo caso la Corte d’appello doveva decidere la pena per pornografia minorile e violenza sessuale di gruppo e riteneva possibile una pena sostitutiva. In entrambi i casi il divieto impediva ogni valutazione. Secondo i due giudici quel divieto assoluto violava la delega legislativa, l’eguaglianza e la funzione rieducativa della pena.
La risposta sulla delega. La Corte osserva che la legge delega conteneva anche un secondo criterio, ignorato dai rimettenti: imponeva il coordinamento con le preclusioni previste dall’ordinamento penitenziario per semiliberta’ e detenzione domiciliare. Senza quel coordinamento, chi non puo’ ottenere le misure alternative in fase di esecuzione le otterrebbe comunque in anticipo dal giudice della condanna. La scelta rientra quindi nel margine di discrezionalita’ lasciato al Governo.
La risposta sull’eguaglianza. Le pene sostitutive, dice la Corte, sono vere e proprie pene. Come per ogni altra pena, spetta al legislatore decidere a quali reati si applicano, e il titolo di reato e’ un criterio ammesso, gia’ usato per la particolare tenuita’ del fatto e per la messa alla prova. Il richiamo all’art. 4-bis ha una ragione precisa. Per quei reati il superamento della presunzione di pericolosita’ richiede accertamenti che si svolgono durante l’esecuzione, con l’osservazione della personalita’ in carcere per almeno un anno: verifiche che il giudice della condanna non puo’ compiere. La Corte precisa poi che un condannato pericoloso non ottiene comunque la sostituzione, perche’ la legge la esclude quando le prescrizioni non offrono garanzie. Respinge anche l’argomento sull’eta’: nel sistema penale non esiste oggi uno statuto differenziato per i giovani adulti che vincoli il legislatore, ferma restando la rilevanza della giovane eta’ nel calcolo della pena.
La risposta sulla rieducazione. La Corte riconosce che la rieducazione e’ finalita’ essenziale della pena e che il sovraffollamento delle carceri rende difficile perseguirla. Ma non e’ l’unica finalita’ legittima: il legislatore puo’ affiancarle la tutela della collettivita’ e la prevenzione generale. Per i reati piu’ gravi resta la regola per cui la pena inizia in carcere, dove deve avviarsi un percorso graduale di reinserimento. L’ampliamento delle pene sostitutive e’ un passo significativo, ma puo’ procedere solo per gradi, dai reati meno gravi.
Cosa cambia in pratica. Nulla cambia. Chi e’ condannato per uno dei reati dell’art. 4-bis, anche a pena breve e anche se il giudice lo ritiene non pericoloso, deve iniziare a scontarla in carcere. Le misure alternative potranno essere chieste dopo, al tribunale di sorveglianza. La Corte aggiunge che il legislatore resta libero di sperimentare soluzioni diverse e che la detenzione va eseguita in condizioni rispettose della dignita’ della persona.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/139