La continuazione in executivis esige elementi concreti, non la sola contiguità temporale (Cass. pen. Sez. 1 n. 15029 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di esecuzione, grava sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno dell’istanza, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all’identità dei titoli di reato. L’identità del disegno criminoso postula che l’agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose, non identificandosi con il programma di vita delinquenziale del reo. Il decorso del tempo tra le violazioni costituisce elemento decisivo: in assenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso temporale, tanto più deve ritenersi improbabile l’esistenza di una programmazione unitaria e predeterminata.

Il Fatto

Il Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato l’istanza di applicazione della continuazione tra i fatti giudicati con due distinte sentenze di condanna, relative a reati commessi a distanza di circa dieci mesi l’uno dall’altro. Avverso tale ordinanza il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione, lamentando che il rigetto fosse stato fondato esclusivamente sul lasso temporale intercorrente tra le condotte, senza considerare la tipologia e la natura dei reati.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente ribadito il principio secondo cui, in sede di esecuzione, grava sul condannato l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno dell’istanza di continuazione. La sola contiguità cronologica o l’identità dei titoli di reato non sono sufficienti, in quanto esprimono piuttosto un’abitualità criminosa e scelte di vita ispirate alla sistematica consumazione degli illeciti, non già l’attuazione di un unitario progetto criminoso.

Con riferimento al primo motivo, la Corte ha ritenuto infondata la doglianza, affermando che il lasso temporale intercorrente tra le condotte, in assenza di ulteriori elementi positivamente valorizzabili, può legittimamente assumere rilievo come indice sintomatico dell’insussistenza di un disegno criminoso unitario e preesistente. Quanto più ampio è il periodo trascorso tra le violazioni, tanto più improbabile deve ritenersi la programmazione unitaria. Nel caso di specie, i fatti erano stati commessi a distanza di circa dieci mesi, in assenza di qualsivoglia allegazione difensiva di circostanze concrete idonee a dimostrare la preventiva deliberazione dei successivi reati.

Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e aspecificità: il ricorrente non aveva allegato all’istanza le concrete circostanze fattuali utili a dimostrare la programmazione unitaria delle condotte, né aveva indicato in ricorso quali specifici elementi sarebbero stati pretermessi dal giudice dell’esecuzione. La mera omogeneità dei reati, non accompagnata dall’allegazione di precise circostanze, si risolve in una generica emergenza classificatoria, inidonea da sola a fondare il riconoscimento della continuazione.

La Corte ha pertanto rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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