Istanza di sanatoria postuma non inficia l’ordine di demolizione (TAR Puglia n. 1047 del 04.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La presentazione di un’istanza di accertamento di conformità successiva all’emissione dell’ordinanza di demolizione non toglie efficacia al provvedimento né priva il Comune del potere di ordinare il ripristino. Essa comporta la mera sospensione dell’esecuzione della sanzione fino alla definizione, anche tacita, della domanda. L’istanza postuma non si riverbera retroattivamente sulla legittimità dell’ordine demolitorio. L’ordinanza di demolizione costituisce atto dovuto e vincolato, che non necessita di motivazione aggiuntiva rispetto all’indicazione dei presupposti di fatto e alla qualificazione degli abusi. Essa va emanata senza indugio e non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di misura sanzionatoria tipizzata dalla legge.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza n. 232 del 24.08.2022 con cui il Comune ha ingiunto la demolizione delle opere abusive descritte nel provvedimento, chiedendone l’annullamento previa sospensione. Il Tribunale, in accoglimento dell’istanza cautelare, aveva sospeso gli effetti sanzionatori e demolitori con ordinanza n. 575 del 25.11.2022. La trattazione del merito è stata più volte differita su istanza del ricorrente.

All’udienza pubblica del 25.09.2024 la causa è stata introitata in decisione. Il ricorrente ha chiesto un ulteriore rinvio per proporre motivi aggiunti avverso la comunicazione di avvio del procedimento di diniego del permesso di costruire in sanatoria, depositata il 24.09.2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge la richiesta di rinvio. La comunicazione richiamata ha natura endoprocedimentale e non è idonea a incidere sull’ordine demolitorio gravato. Ostano all’accoglimento anche la tardività del deposito e la vetustà del fascicolo.

Nel merito, il primo motivo lamenta l’illegittimità dell’ingiunzione per la presentazione postuma dell’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001. Il motivo è infondato. Dalla documentazione emerge che l’istanza del 24.10.2022 riguardava il rilascio di un titolo edilizio per interventi di cui all’art. 10 d.P.R. n. 380/2001, con demolizione di parte dell’immobile ricadente in area vincolata e ridefinizione dell’oblazione: essa non presenta i tratti della sanatoria.

Anche a volerla qualificare come richiesta di titolo in sanatoria, le censure non reggono. Il Collegio richiama il principio per cui la presentazione di un’istanza di accertamento di conformità — a differenza dell’istanza di condono — non toglie efficacia alla precedente ordinanza di demolizione, comportando solo la sospensione fino alla definizione della domanda (Cons. Stato, Sez. VI, n. 2567 del 10.03.2023). L’istanza incide unicamente sulla possibilità di esecuzione della sanzione, senza riverberarsi retroattivamente sulla legittimità del provvedimento. Poiché l’ingiunzione è del 24.08.2022 e l’istanza del 24.10.2022, quest’ultima non è idonea a inficiare la legittimità dell’atto.

Il Collegio esclude inoltre che la comunicazione del 24.09.2024 costituisca sopravvenienza provvedimentale idonea a superare la definitività del diniego di condono, trattandosi di atto privo di valenza provvedimentale.

Non è fondata la censura di violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. L’ordinanza di demolizione è atto dovuto e vincolato, che non necessita di motivazione aggiuntiva rispetto all’indicazione dei presupposti di fatto e alla qualificazione degli abusi (Cons. Stato, Sez. VI, n. 6404 del 30.06.2023). Nel caso concreto l’atto contiene descrizione specifica dell’opera e individuazione delle norme violate. Infine, il secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, è infondato: l’ordinanza di demolizione non deve essere preceduta da comunicazione di avvio, trattandosi di procedimento vincolato in cui l’apporto del privato non avrebbe potuto mutare l’esito. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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