Accreditamento provvisorio locali prova ATP e improcedibilità sopravvenuta carenza interesse (TAR Lombardia n. 1047 del 08.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’accreditamento provvisorio dei locali di prova secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato in favore degli esperti ATP risultati idonei, è finalizzato al solo consolidamento del titolo abilitativo e non si estende automaticamente a un numero indeterminato di ulteriori locali di prova. La circolare ministeriale che disciplina la materia, pur ammettendo che in caso di accreditamento provvisorio la conseguente autorizzazione abbia la medesima validità, ribadisce la regola generale per cui l’apertura di un nuovo locale o il trasferimento in altra sede richiedono il possesso della certificazione di accreditamento definitiva. L’estensione dell’accreditamento provvisorio a più locali presuppone un’interpretazione incompatibile con il dato letterale e sistematico della disciplina. Il ricorso che contesti la sospensione dell’attività del locale privo di certificazione diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, l’esperto abbia conseguito l’accreditamento definitivo.

Il Fatto

Il ricorrente svolge attività di esperto ATP e, in data 20.10.2021, la Direzione Generale Territoriale Nord-Ovest del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili lo ha invitato a produrre copia della certificazione ISO 17025 relativa ai locali utilizzati, siti in Busto Garolfo e in Sondrio. Per il locale di Sondrio la certificazione non era ancora disponibile, essendo pendente la domanda di accreditamento presentata ad Accredia in data 14.7.2021.

Con provvedimenti del 3.11.2021 e del 30.11.2021 il Ministero ha avviato il procedimento di sospensione dell’attività di esperto presso il locale di Sondrio e ha disposto la sospensione dell’autorizzazione all’uso del predetto locale. Il ricorrente ha impugnato tali atti davanti al TAR Lombardia, sostenendo che la circolare ministeriale n. 18911 del 2.8.2018 riconosce all’accreditamento provvisorio la medesima validità della certificazione definitiva, senza distinzione sul numero di locali riferibili a ciascun esperto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato in via prioritaria il profilo dell’interesse alla decisione. Con l’ordinanza n. 240/22 il Tribunale aveva sospeso i provvedimenti impugnati per consentire al ricorrente di attivare i sopralluoghi di Accredia. Con la successiva ordinanza n. 627/22 ha preso atto che, nelle more, l’interessato aveva ottenuto il certificato di accreditamento, valido fino al 23.2.2026, operando così presso entrambi i locali.

Su questa base il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: il conseguimento della certificazione n. 1966L relativa alla sede di Sondrio ha fatto venire meno gli effetti del provvedimento impugnato e ha consentito all’esperto di svolgere la propria attività.

Passando alla domanda risarcitoria, il Collegio l’ha ritenuta in via preliminare generica, senza che il ricorrente avesse replicato sul punto già in sede cautelare, e in ogni caso infondata nel merito per la correttezza dell’operato dell’Amministrazione.

Nel dirimere la questione di fondo, il Tribunale ha richiamato la circolare n. 18911/18, che come disciplina generale consente l’apertura di un nuovo locale di prova o il trasferimento in altra sede esclusivamente per locali accreditati ai sensi della norma UNI/CEI/EN ISO/IEC 17025. La successiva lettera f), pur affermando che in caso di accreditamento provvisorio l’autorizzazione consegua con la medesima validità, ribadisce la regola secondo cui è necessaria la certificazione definitiva ai fini dell’apertura o del trasferimento dei nuovi locali.

Il Collegio ha osservato che la circolare non disciplina espressamente la fattispecie oggetto del giudizio, ossia la possibile estensione dell’accreditamento provvisorio a un numero indeterminato di locali. La tesi del ricorrente presuppone pertanto un’interpretazione incompatibile con quella letterale e sistematica dell’intera disciplina, incentrata sulla regola del possesso dell’accreditamento secondo la serie UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile e la domanda risarcitoria respinta, con compensazione delle spese per giusti motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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