Carta docente non corrisposta: commissario ad acta per l’ottemperanza del giudicato (TAR Sardegna n. 1047 del 20.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’inerzia dell’Amministrazione che, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, abbia provveduto solo alla liquidazione delle spese legali lasciando ineseguito il capitale riconosciuto, integra i presupposti per la nomina del commissario ad acta. Il commissario può essere individuato in un dirigente della stessa struttura dell’Amministrazione debitrice, con assegnazione di un termine congruo per l’adozione degli atti sostitutivi e senza corresponsione di alcun compenso. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto della serialità della controversia, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, 22 gennaio 2025, n. 48, il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a riconoscere alla ricorrente la somma di euro 500,00 per ciascun anno scolastico oggetto di causa, per complessivi euro 3.000,00, a titolo di contributo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oltre rivalutazione e interessi legali, secondo le modalità di cui all’art. 1, comma 122, l. 107/2015 e al d.p.c.m. 28 novembre 2016.

La sentenza diveniva irrevocabile per mancata impugnazione, come attestato dalla cancelleria il 6 giugno 2025. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la declaratoria di mancata esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta. L’Amministrazione, nel corso del giudizio, aveva liquidato le sole spese legali ai procuratori dichiaratisi antistatari, senza corrispondere il capitale.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale qualifica la vicenda entro il perimetro dell’art. 114 cod. proc. amm. e accerta l’esistenza di un giudicato esecutivo rimasto inadempiuto. La condotta dell’Amministrazione, che ha provveduto solo alla liquidazione delle spese legali, è valutata come parziale ottemperanza: resta ineseguito il capo della sentenza relativo al riconoscimento del capitale.

Alla camera di consiglio la difesa erariale ha dichiarato di aver sollecitato l’esecuzione integrale del pagamento, senza però fornire indicazioni utili per una soluzione bonaria della controversia. Il Collegio ne trae il presupposto per l’accoglimento dell’istanza, non emergendo alcuna prospettiva di adempimento spontaneo in tempi ragionevoli.

Il commissario ad acta è individuato nel Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega ad altro Dirigente dell’Ufficio. Il termine per l’esecuzione del giudicato è fissato in 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione amministrativa della decisione.

La scelta di affidare le funzioni commissariali a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice esclude la liquidazione di alcun compenso per l’attività sostitutiva. Le spese del giudizio di ottemperanza sono poste a carico dell’Amministrazione soccombente, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *