Istigazione alla corruzione impropria susseguente configurabile per funzione già esercitata (Cass. pen. Sez. VI n. 7334 del 21.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il delitto di istigazione alla corruzione impropria di cui all’art. 322, comma 1, cod. pen. è configurabile anche quando l’offerta o la promessa di denaro o altra utilità si riferisca a una funzione o a un potere già esercitati. La locuzione “per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri”, trasposta nell’art. 322 cod. pen., non ha sola valenza finalistica ma anche causale, sì che l’istigazione alla corruzione impropria susseguente è punibile. Il bene giuridico protetto è individuato nell’imparzialità del procedimento amministrativo, messa in pericolo dalla creazione di un rapporto privilegiato del privato con il pubblico funzionario. Nei reati di pericolo presunto è sufficiente la riconducibilità del fatto concreto al tipo legale.

Il Fatto

Il socio di uno stabilimento balneare si era recato presso un altro stabilimento, dove si trovava il vicesindaco e assessore all’Edilizia, Urbanistica e Demanio del Comune, ringraziandolo per il rilascio di un’autorizzazione a favore del proprio esercizio. Allontanandosi, aveva lasciato sul tavolo la copia di un giornale contenente una busta con diecimila euro in contanti, rinvenuta dalla moglie dell’assessore. Questi, consultatosi con un avvocato, aveva denunciato il fatto consegnando la somma ai carabinieri.

La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 16 novembre 2023, aveva confermato la condanna per istigazione alla corruzione, con la diminuente del rito abbreviato, qualificando il fatto ai sensi dell’art. 322, comma 1, cod. pen. Il ricorrente ha censurato la diversa qualificazione rispetto alla contestazione originaria, la ritenuta qualifica pubblicistica dell’assessore e la sussistenza del dolo, oltre ai presupposti della confisca.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto i motivi sulla qualifica pubblicistica e sull’elemento psicologico. L’assessore comunale è pubblico ufficiale in relazione all’esercizio delle attività esecutive della volontà amministrativa della giunta, richiamando sul punto un proprio precedente. La ricostruzione temporale dei fatti e l’accompagnamento dell’offerta con l’articolo di stampa sono stati valorizzati per disattendere la tesi della diversa causale.

Il nodo centrale riguarda la configurabilità dell’istigazione alla corruzione impropria susseguente. Il ricorrente, richiamando i lavori preparatori della legge n. 190 del 2012, sosteneva che la locuzione “per” andasse letta in senso finalistico e circoscritta alla sola corruzione antecedente, con conseguente irragionevolezza del trattamento sanzionatorio.

La Corte ricostruisce l’evoluzione dell’esegesi. Sotto la vigenza dell’originaria formulazione dell’art. 322 cod. pen., giurisprudenza e dottrina escludevano la configurabilità dell’istigazione alla corruzione impropria susseguente. La tesi è oggi superata: l’espressione “per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri” suggerisce non solo una lettura finalistica, poiché la proposizione “per” ha anche connotazione causale. A ciò si aggiunge la giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto punibile l’istigazione in relazione a una funzione già esercitata.

Quanto al profilo dell’offensività, il Collegio osserva che nei reati di pericolo presunto il pericolo è qualifica del fatto. Il bene giuridico è individuato nell’effettiva incidenza funzionale dell’offerta sulla imparzialità del procedimento amministrativo, che il privato può mettere in pericolo creando un rapporto privilegiato con il funzionario. Il caso dei piccoli donativi non esclude l’idoneità dell’offerta successiva al compimento dell’atto.

La Corte perviene comunque all’annullamento senza rinvio per prescrizione, maturata in assenza di sospensioni. Ne segue la caducazione della pena accessoria, non prevista al momento del fatto per tale fattispecie, e della confisca, non consentita in caso di estinzione del reato, disponendosi la restituzione della somma.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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