Cumulo pene: il giudice dell’esecuzione verifica i presupposti in concreto (Cass. pen. Sez. I n. 24719 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di unificazione delle pene concorrenti ai fini del limite di cui all’art. 78 cod. pen., il giudice dell’esecuzione è tenuto a verificare in concreto la sussistenza dei presupposti della disciplina invocata, mediante riscontro sulla documentazione acquisita al fascicolo. L’erronea indicazione, da parte del condannato, della pena in esecuzione non lo esonera da tale accertamento. Integra pertanto vizio di motivazione per travisamento per omissione l’ordinanza che ometta di considerare una delle condanne ricomprese nei provvedimenti di cumulo, così computando erroneamente la pena complessiva e negando l’accesso al criterio calmieratore. In tal caso il provvedimento è annullato con rinvio al giudice dell’esecuzione per nuovo esame.
Il Fatto
Il condannato aveva chiesto al giudice dell’esecuzione l’unificazione, mediante cumulo materiale, delle pene inflitte con tre provvedimenti, al fine di accedere al criterio calmieratore previsto dall’art. 78 cod. pen. I titoli erano un cumulo del Tribunale, risalente al 2018, e due successivi provvedimenti di cumulo del Procuratore generale, del novembre e del dicembre 2024.
La Corte di appello di Caltanissetta, con ordinanza del 02.12.2025, aveva rigettato l’istanza. Il giudice dell’esecuzione aveva rilevato che le pene da unificare, pari a complessivi anni ventinove e mesi sette di reclusione, si collocavano al di sotto della soglia di anni trenta, escludendo così il presupposto per il beneficio. Avverso tale provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 78 e 80 cod. pen., degli artt. 663 e 125, comma 3, cod. proc. pen. e un vizio di motivazione per travisamento per omissione.
La Motivazione della Corte
La Sezione I ha accolto il ricorso, rilevando che l’istanza difensiva era espressamente finalizzata all’unificazione dei diversi titoli esecutivi in vista della determinazione della pena complessiva nel limite di anni trenta di reclusione stabilito dall’art. 78 cod. pen. Il condannato, premesso di avere già espiato le pene del cumulo più risalente, invocava l’inserimento nel nuovo cumulo delle condanne più recenti, deducendo la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
La Corte di appello, dato atto che era stata espiata la pena del cumulo del Tribunale del 2018, aveva indicato quali pene in esecuzione soltanto quella di anni uno e mesi otto e quella di mesi due, irrogate in relazione alle condanne ai punti 1 e 2 del cumulo del 29 novembre 2024. Il giudice dell’esecuzione aveva così omesso di prendere in considerazione la condanna ad anni quattro di reclusione, riportata al punto 3 del medesimo provvedimento.
Il punto centrale della decisione riguarda il rapporto tra l’istanza di parte e i poteri di verifica del giudice. La Corte afferma che l’erronea indicazione, da parte del richiedente, della pena in esecuzione per effetto del provvedimento di cumulo allegato alla primigenia istanza non esonera il giudice dalla verifica in ordine alla sussistenza in concreto dei presupposti per l’operatività della disciplina invocata. Tale riscontro va compiuto sulla documentazione presente al fascicolo.
Ne consegue che l’ordinanza impugnata è viziata per non avere considerato uno dei titoli rilevanti, con conseguente erronea determinazione della pena complessiva. La Corte ha pertanto annullato il provvedimento con rinvio alla Corte di appello di Caltanissetta per nuovo esame.
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Nota della Redazione
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