Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario: obbligo dell’amministrazione e commissario ad acta (TAR Basilicata n. 238 del 16.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, qualora l’ente intimato non dimostri l’avvenuto adempimento. L’onere della prova dell’avvenuto pagamento grava sul debitore. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il tribunale nomina un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva.

Il Fatto

La vicenda trae origine da una sentenza del Giudice di Pace di Lagonegro, con la quale la Regione Basilicata era stata condannata al pagamento di alcune somme di denaro in favore dei ricorrenti, incluse le spese di lite liquidate in favore del procuratore. La sentenza, notificata in forma esecutiva all’amministrazione, era divenuta irrevocabile, ma l’ente intimato non vi aveva dato esecuzione. I creditori hanno quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR per la Basilicata, chiedendo la fissazione di un termine per l’adempimento e la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali, riscontrando il rispetto dei termini previsti dagli artt. 114 e 87 cod. proc. amm. per l’esercizio dell’azione. Ha altresì accertato l’infruttuoso decorso del termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, co. 1, del D.L. n. 669/1996, essendo il titolo esecutivo stato notificato alla pubblica amministrazione ben prima della proposizione del ricorso.

Nel merito, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, configurando l’inerzia dell’ente come palese violazione dell’obbligo di conformarsi al decisum del giudice ordinario. Sul punto, è stato precisato che l’onere di provare l’avvenuto integrale adempimento grava sul debitore, come affermato dalle Sezioni Unite n. 12533 del 2001, e che nel caso di specie tale prova non era stata fornita.

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha dichiarato l’obbligo della Regione di eseguire la sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della pronuncia. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, è stato nominato sin d’ora il Prefetto di Potenza, o un suo delegato, quale commissario ad acta, con compenso determinato in euro 500,00 a carico dell’ente inadempiente.

Quanto alle spese del giudizio, il Collegio ha chiarito che la loro liquidazione comprensiva degli accessori di legge è da intendersi omnicomprensiva, includendo anche le spese funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza. La Regione è stata pertanto condannata alla rifusione in favore della parte ricorrente, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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