Fusione per incorporazione e fideiussione omnibus: la garanzia permane per i debiti della società incorporata (Cass. civ. Sez. 3 n. 14587 del 17.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La fideiussione omnibus, prestata a garanzia delle obbligazioni di una società, rimane operante per i debiti della società incorporante a seguito di fusione per incorporazione, in forza della successione universale disciplinata dall’art. 2504-bis c.c., senza che rilevi l’ulteriore incorporazione della società incorporante. La nullità parziale del contratto di fideiussione per violazione della normativa antitrust è sì rilevabile d’ufficio, ma solo sulla base di fatti costitutivi già ritualmente allegati in giudizio; il provvedimento della Banca d’Italia, in quanto fatto determinativo della pretesa nullità, deve essere specificamente allegato e prodotto. La clausola di pagamento “a prima richiesta” prevista dalla fideiussione determina l’applicabilità del termine semestrale di cui all’art. 1957, primo comma, c.c., con la conseguenza che la mera richiesta stragiudiziale di pagamento è sufficiente ad evitare la decadenza del garante.
Il Fatto
La controversia trae origine dall’opposizione proposta dal fideiussore avverso il decreto ingiuntivo emesso a favore della banca, la quale agiva per il recupero di un credito vantato nei confronti di una società, alla quale era stato concesso un affidamento garantito da fideiussione omnibus rilasciata dall’opponente. Il credito era stato successivamente ceduto a una società veicolo, che era intervenuta nel giudizio di merito.
Il Tribunale aveva respinto l’opposizione e la Corte d’appello, pronunciando sul gravame, aveva confermato la decisione di primo grado. Il fideiussore ricorreva per cassazione, deducendo plurimi motivi di impugnazione, tra cui, in particolare, l’illegittimo esercizio della garanzia in conseguenza della fusione per incorporazione della società debitrice, l’intervenuta cessione del credito, l’errata interpretazione dell’accordo di ristrutturazione e la decadenza della banca ai sensi dell’art. 1957 c.c.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha affrontato congiuntamente le questioni, giungendo al rigetto di tutti i motivi di ricorso. In ordine al primo motivo, ha chiarito che la responsabilità solidale del fideiussore per i debiti della società incorporata discende dal fatto che il rapporto di garanzia era stato originariamente costituito a presidio delle obbligazioni della società incorporata, ed è rimasto operante per effetto della successione universale della società incorporante nel patrimonio della prima. La Corte ha precisato che, ai sensi dell’art. 2504-bis c.c., non assume alcuna rilevanza la circostanza che la società incorporante sia stata successivamente incorporata in un’altra società, atteso che l’operazione di fusione determina il subentro nelle medesime posizioni giuridiche del debitore originario, rendendo la garanzia prestata applicabile anche ai debiti della società incorporante.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha evidenziato l’inammissibilità della doglianza, non ravvisando alcuna violazione di legge nella statuizione della Corte d’appello che, a seguito della cessione del credito, ha ritenuto l’intervento del cessionario circoscritto alla sola titolarità del diritto di credito, non potendo configurarsi un effetto traslativo di rapporti contrattuali e, pertanto, correttamente escludendo l’estromissione della banca cedente in mancanza di consenso espresso delle parti processuali.
In merito al terzo e quarto motivo, dichiarati inammissibili, la Corte ha ribadito che l’accertamento dei fatti e l’apprezzamento delle risultanze istruttorie sono attività riservate al giudice del merito, e che l’interpretazione del contratto è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni ermeneutici previsti dagli artt. 1362 ss. c.c., dovendo il ricorrente specificare in quale modo il ragionamento del giudice si sia discostato da tali canoni.
Il quinto motivo è stato esaminato sotto un duplice profilo. Con riferimento alla dedotta nullità parziale della fideiussione per contrarietà alla normativa antitrust, la Corte ha richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite, secondo cui la nullità è sì rilevabile d’ufficio, ma solo nei limiti dei fatti costitutivi già allegati in giudizio. Nella specie, il ricorrente non aveva fornito la prova dell’allegazione del provvedimento della Banca d’Italia del 2005, atto amministrativo che, in quanto fatto costitutivo della pretesa nullità, non è soggetto al principio iura novit curia e deve essere ritualmente introdotto nel processo.
Riguardo alla decadenza di cui all’art. 1957 c.c., la Corte ha infine condiviso l’orientamento secondo cui, nel caso di fideiussione con clausola di pagamento “a prima richiesta”, il rinvio pattizio alla predetta normativa deve intendersi riferito al solo termine semestrale, con la conseguenza che la richiesta stragiudiziale di pagamento è sufficiente a evitare la decadenza. Nel caso di specie, l’obbligazione era divenuta esigibile alla data di comunicazione della risoluzione dell’accordo di ristrutturazione, a seguito della quale la banca aveva inviato la richiesta di pagamento.
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Nota della Redazione
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