Definizione agevolata delle liti (art. 6 d.l. 119/2018): non equivale ad annullamento, ma l’Ufficio non può poi riscuotere con intimazione la stessa somma già definita (Cass. trib. 24271/2026)

Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 24271/2026, pubblicata il 30 luglio 2026 (R.G.N. 11301/2024) — camera di consiglio del 9 luglio 2026, Presidente Giacomo Maria Nonno, Relatore Salvatore Leuzzi.

Il principio di diritto

In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti (nella specie, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 136 del 2018), il perfezionamento della definizione non equivale all’annullamento dell’atto impositivo e non accerta, di per sé, la spettanza del credito d’imposta vantato dal contribuente. Tuttavia, quando la lite definita abbia avuto ad oggetto un avviso di accertamento con il quale l’Amministrazione ha disconosciuto un credito IVA già rimborsato, recuperando a tassazione la relativa somma, l’Ufficio non può, dopo la definizione, esigere con un successivo atto della riscossione il pagamento integrale di quella stessa somma, poiché la definizione preclude che la medesima pretesa, già ricompresa nella lite definita, sia nuovamente azionata per l’intero mediante un atto della riscossione.

Il fatto

A una società, che aveva ottenuto il rimborso di un’eccedenza IVA (2003) previa fideiussione e che aveva impugnato il successivo avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva disconosciuto il credito e recuperato a tassazione circa 44.900 euro, veniva notificata — dopo che la contribuente si era avvalsa della definizione agevolata della lite ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 — un’intimazione di pagamento della medesima somma. I giudici di merito, in entrambi i gradi, annullavano l’intimazione; l’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con due motivi (motivazione apparente e violazione dell’art. 6 cit.).

La motivazione

Motivazione apparente (primo motivo)— infondato. La motivazione è apparente, con conseguente nullità, solo quando — pur graficamente esistente — non renda percepibile il fondamento della decisione (Cass., Sez. U., n. 22232 del 2016). Nella specie la sentenza, pur concisa, individua l’oggetto della lite, dà conto delle contrapposte tesi e ne esplicita la ratio; il richiamo per relationem a precedenti è ammissibile quando — come qui — è collegato alla fattispecie concreta.

Effetti della definizione agevolata (secondo motivo)— infondato. L’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 disciplina una forma speciale ed eccezionale, forfettaria e deflativa, di estinzione della lite: opera ipso iure nei limiti oggettivi della controversia definita, non equivale ad annullamento dell’atto né accerta la spettanza del credito, e non è assimilabile a una novazione negoziale (Cass. n. 2220 del 2026). In via generale il condono opera sul debito e non sui crediti, sicché non rende incontestabili le pretese di rimborso (Cass., Sez. U., n. 16692 del 2017). Tale regola, però, non è decisiva quando — come nel caso di specie — la pretesa restitutoria non riguarda un credito estraneo alla lite, ma coincide con la medesima somma già oggetto dell’avviso definito: consentire all’Ufficio di riscuoterla per intero con un successivo atto svuoterebbe la definizione e produrrebbe un’irragionevole duplicazione degli effetti sullo stesso rapporto.

Esito: rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle Entrate alle spese del giudizio di legittimità (euro 4.300,00 per compensi, oltre spese forfettarie, esborsi e accessori).

Implicazioni pratiche

Chiarimento utile a contribuenti e uffici sul perimetro della definizione agevolata. Primo: la definizione (qui ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018) chiude la lite ipso iure, ma non equivale all’annullamento dell’atto e non consolida, in astratto, il credito d’imposta del contribuente. Secondo: resta fermo che il condono opera sul debito e non sui crediti, sicché l’Ufficio può contestare la spettanza di rimborsi estranei alla lite definita. Terzo, ed è il punto decisivo: quando la pretesa restitutoria coincide con la stessa somma già ricompresa nell’avviso definito, l’Amministrazione non può pretenderla di nuovo per intero con un atto della riscossione, pena la duplicazione degli effetti. Per chi assiste il contribuente, occorre verificare con precisione se la pretesa è la medesima già definita o un credito autonomo: da questa distinzione dipende l’esito.

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