Motivazione apparente e sentenza su annualità diversa: nullità della decisione tributaria (Cass. civ. Sez. V n. 4595 del 21.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
È viziata da motivazione solo apparente, e quindi nulla ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la sentenza tributaria che fondi la propria decisione su una pronuncia relativa ad altra annualità d’imposta, senza chiarire se le condizioni del bene siano rimaste identiche nei diversi periodi. La sentenza del giudice tributario che accerta obblighi per un determinato anno fa stato nei giudizi relativi a imposte dello stesso tipo dovute per anni successivi solo per gli elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente, non per i presupposti di fatto variabili. Nel periodo emergenziale di vigenza dell’art. 27 del d.l. n. 137 del 2020, la trattazione scritta resta legittima anche in presenza di istanza di discussione in pubblica udienza, non sussistendo un diritto pieno e incondizionato all’udienza pubblica.
Il Fatto
La società contribuente ha impugnato una cartella di pagamento per maggiore i.c.i. relativa all’anno 2009, emessa in base a ruolo reso esecutivo nel novembre 2018. Il ricorso è stato rigettato in primo grado e la decisione è stata confermata in appello.
Avverso tale pronuncia la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la nullità della sentenza per motivazione apparente, la violazione dell’art. 33 del d.lgs. n. 546 del 1992 per mancata celebrazione della pubblica udienza, la violazione dell’art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992 e dell’art. 1, comma 163, legge n. 296/2006 in materia di termine di decadenza. Il Comune si è costituito con controricorso, chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto, per ragioni di pregiudizialità, il motivo relativo alla mancata celebrazione della pubblica udienza e lo rigetta. Il processo è stato deciso nel gennaio 2021, dunque nel periodo emergenziale di vigenza dell’art. 27 del d.l. n. 137 del 2020. In tale contesto la trattazione scritta è legittima, ove carenze organizzative dell’ufficio impediscano il collegamento da remoto, poiché le parti non hanno un diritto pieno e incondizionato all’udienza pubblica e la trattazione scritta garantisce le essenziali prerogative del diritto di difesa.
La ricorrente non si è confrontata né con la disciplina emergenziale né con l’orientamento formatosi sul punto, non deducendo nulla sull’avvenuta notifica dell’istanza alle altre parti, imposta dall’art. 27, comma 2, né sulla situazione organizzativa dell’ufficio. La censura processuale è quindi insussistente, riferita alla disciplina ordinaria e prospettata in modo generico.
Il primo motivo è invece fondato. Dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma resta l’obbligo previsto dall’art. 111, sesto comma, Cost. e dall’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. Tale obbligo è violato quando la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, risultando inidonea a esplicitare le ragioni della decisione, con conseguente nullità processuale deducibile in sede di legittimità.
Nel caso concreto la motivazione impugnata è incomprensibile: l’utilizzabilità del bene è stata affermata in base a una sentenza tra le parti non ancora passata in giudicato e riferita ad altra annualità d’imposta, successiva. La sentenza tributaria che accerta obblighi per un determinato anno fa stato nei giudizi relativi a imposte dello stesso tipo per gli anni successivi solo per gli elementi costitutivi a carattere tendenzialmente permanente, non quando l’accertamento si fondi su presupposti di fatto relativi a diverse annualità. La decisione impugnata, inoltre, non contiene alcun passaggio sulla coincidenza delle condizioni del bene tra il 2009 e il 2013, trattandosi di elementi che possono mutare nel tempo.
Infine, nel rigettare l’eccezione di decadenza ex art. 1, comma 163, legge n. 296 del 2006, la sentenza ha menzionato una pronuncia passata in giudicato senza individuarla, mentre la sentenza n. 5529/22/2014 della Commissione tributaria provinciale di Napoli riguarda altra annualità e non è pertinente. Il primo motivo è quindi accolto, il secondo rigettato e gli altri assorbiti, con cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui è demandata anche la regolamentazione delle spese; il giudice del rinvio dovrà preliminarmente verificare l’ammissibilità del ricorso, accertando se la cartella sia il primo atto impositivo o sia seguita ad altro atto non impugnato.
Nota della Redazione
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