IVA su TIA non dovuta e detrazione neutralizzata nel rimborso al cessionario (Cass. civ. Sez. III n. 13149 del 13.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, l’erroneo assoggettamento a imposta di un’operazione non imponibile esclude la base legale del pagamento, della rivalsa esercitata dal cedente e della detrazione operata dal cessionario. Ne consegue che il cedente ha diritto al rimborso dell’IVA dall’Amministrazione, il cessionario ha diritto alla restituzione dell’IVA versata in via di rivalsa e l’Amministrazione ha il potere-dovere di escludere la detrazione. Non rileva che l’Amministrazione non abbia previamente rettificato la detrazione, poiché il pagamento indebito va neutralizzato in modo circolare, in coerenza con il regime di neutralità dell’imposta indiretta. L’accertata natura tributaria della TIA esclude la debenza dell’IVA sulla tariffa, con il conseguente ripristino delle corrette posizioni.
Il Fatto
Una società affidataria del servizio di igiene ambientale impugna con ricorso per cassazione la sentenza del Tribunale, che in riforma della decisione del Giudice di Pace l’ha condannata a rifondere a una società in nome collettivo la somma di oltre duemila ottocento euro a titolo di IVA sulla tariffa di igiene ambientale, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
La società intimata non si è costituita. Il ricorso, originariamente avviato a trattazione con la proposta di definizione accelerata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è stato rimesso all’adunanza camerale non partecipata dopo la richiesta di trattazione ordinaria della ricorrente.
La Motivazione della Corte
L’unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2033 cod. civ. e 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che la detrazione dell’IVA, effettuata e non esclusa dall’Amministrazione, farebbe venir meno la natura di pagamento rilevante ai sensi dell’art. 2033 cod. civ. e precluderebbe la ripetibilità dell’imposta, determinando altrimenti un ingiustificato arricchimento del cessionario.
La Corte muove dal principio secondo cui, ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 e in conformità alla disciplina comunitaria, non è ammessa la detrazione dell’imposta pagata a monte per il solo fatto che le operazioni attengano all’oggetto dell’impresa e siano fatturate: è indispensabile che esse siano effettivamente assoggettabili all’IVA. Ove l’operazione sia stata erroneamente assoggettata all’imposta, restano privi di fondamento il pagamento del cedente, la rivalsa verso il cessionario e la detrazione di quest’ultimo.
Da qui la conseguenza indicata in modo lineare: il cedente può chiedere all’Amministrazione il rimborso dell’IVA, il cessionario può chiedere al cedente la restituzione dell’IVA versata in via di rivalsa e l’Amministrazione ha il potere-dovere di escludere la detrazione. Il Collegio richiama sul punto Cass. n. 21351 del 06.10.2020, Cass. n. 15536 del 13.06.2018, Cass. n. 4874 del 17.02.2019 e Cass. n. 1642 del 24.01.2020.
Non rileva, per la Corte, che l’Amministrazione non abbia preventivamente rettificato la detrazione negandola. Il pagamento indebito dev’essere neutralizzato in modo circolare, coerentemente al regime dell’imposta; nessuna rettifica potrebbe farsi a fronte di un pagamento effettuato in ragione della rivalsa, mentre è proprio a séguito della pronuncia che dovrà procedersi alla neutralizzazione. La ricostruzione è conforme alla normativa comunitaria e ai principi di ragionevolezza e pari trattamento.
La Corte riafferma quindi l’orientamento consolidato, superando il precedente isolato di Cass. n. 12927 dell’11.02.2020, invocato dalla ricorrente, secondo cui la neutralità dell’imposta verrebbe meno in ipotesi di perdita del gettito fiscale. All’esclusione del tributo, giudizialmente accertata, non può che seguire il ripristino delle corrette posizioni. Il ricorso è pertanto rigettato. La mancata costituzione dell’intimata preclude la condanna ai sensi dell’art. 91 e dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., ma non quella ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ., con liquidazione equitativa di millecinquecento euro in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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