Doppia conforme e prova del concorso colposo del danneggiato (Cass. civ. Sez. III n. 26082 del 25.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In ipotesi di doppia conforme, ai sensi dell’art. 348 ter, quinto comma, cod. proc. civ., è escluso il controllo sulla ricostruzione di fatto operata dai giudici di merito e la sentenza di appello non è impugnabile per art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.; il ricorrente che intenda evitare l’inammissibilità deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che sono tra loro diverse. La mancata adesione alle conclusioni del c.t.u. integra vizio rilevante solo se la motivazione sia del tutto omessa, apparente o fondata su argomenti inconciliabili, perplessi o incomprensibili. L’art. 1227, primo comma, cod. civ. è applicabile anche alla responsabilità per danno da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., con conseguente diminuzione della responsabilità del custode in proporzione all’incidenza causale del comportamento del danneggiato.
Il Fatto
Gli eredi di un automobilista, deceduto dopo essere uscito fuori strada e precipitato in un burrone lungo una strada statale, convenivano in giudizio l’ente proprietario, lamentando le pessime condizioni del manto stradale e l’assenza di barriere di protezione. Il Tribunale di Salerno, ritenuta applicabile l’art. 2043 cod. civ. e non l’art. 2051 cod. civ., affermava la pari responsabilità della vittima e dell’ente nella causazione del sinistro, liquidando i danni già decurtati del cinquanta per cento.
La Corte d’Appello di Salerno rigettava l’impugnazione, confermando la decisione di primo grado. I ricorrenti proponevano quindi ricorso per cassazione, deducendo tra l’altro la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. per il discostamento dal parere del c.t.u. e la violazione degli artt. 2043 e 2051 cod. civ.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la censura relativa alla mancata adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio. Ricorda che tale mancanza, se immotivata, integra un vizio denunciabile ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., salvo che le conclusioni recepite siano da sole idonee a palesare le ragioni della scelta. Tuttavia, nel caso di specie opera la doppia conforme: l’art. 348 ter, quinto comma, cod. proc. civ. esclude che la sentenza di appello che conferma quella di primo grado possa essere impugnata per il vizio di cui al n. 5.
Il ricorrente, per evitare l’inammissibilità della censura, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che sono tra loro diverse. Nel caso concreto tale allegazione difetta del tutto, atteso che i giudici di merito hanno confermato sul punto la medesima ricostruzione.
La Corte rileva inoltre che, anche qualificando la doglianza come vizio di motivazione ex art. 360, n. 4, cod. proc. civ., la motivazione non è apparente né fondata su valutazioni generiche. I giudici di appello hanno congruamente basato il dissenso dalle conclusioni peritali su dati fattuali di natura oggettiva, fra cui l’inserimento della quinta marcia rilevato sul veicolo dai Carabinieri nell’immediatezza del sinistro, la velocità di guida superiore al limite consentito, la natura rettilinea dell’ultimo tratto percorso e la presenza di segnaletica di pericolo.
Quanto al secondo motivo, concernente la qualificazione giuridica della domanda, la Corte lo dichiara inammissibile per difetto di interesse concreto ed attuale. I ricorrenti non hanno definito quale sarebbe stata la situazione giuridica effettivamente più favorevole nell’ipotesi di diversa qualificazione, né hanno argomentato in ordine alla pretesa inapplicabilità dell’art. 1227 cod. civ. alla responsabilità ex art. 2051 cod. civ.
La Corte ribadisce che l’art. 1227, primo comma, cod. civ. è applicabile anche nel caso di responsabilità per cose in custodia. Il comportamento colposo del danneggiato nell’uso del bene demaniale può valere ad escludere la responsabilità della pubblica amministrazione, se tale da interrompere il nesso causale, ovvero può atteggiarsi come concorso causale colposo, con conseguente diminuzione della responsabilità del custode in proporzione all’incidenza causale. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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