Ruralità ICI delle unità soppresse per fusione e obbligo di annotazione catastale (Cass. civ. Sez. V n. 13148 del 13.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ICI, l’identificazione della ruralità dei fabbricati esclusi dall’imposizione si correla al dato oggettivo delle emergenze catastali, con la conseguenza che l’esenzione presuppone l’attribuzione della categoria A/6 o D/10, ovvero la specifica annotazione di ruralità prescritta dall’art. 1, comma 2, d.m. 26 luglio 2012. La domanda di variazione presentata dal contribuente con autocertificazione non determina ex se il riconoscimento della ruralità. Gli effetti retroattivi del riconoscimento, per il quinquennio antecedente, decorrono a norma dell’art. 2, comma 5-ter, d.l. n. 102/2013 solo dalla presentazione della domanda e dall’inserimento dell’annotazione negli atti catastali. Anche per le unità immobiliari già censite e soppresse per fusione in una nuova unità derivata resta necessaria la menzionata annotazione, che va riferita all’unità originaria con espresso richiamo al pregresso identificativo.

Il Fatto

Un Comune aveva recuperato a tassazione l’ICI dovuta da una società cooperativa agricola per gli anni dal 2006 al 2008, in relazione al possesso di otto unità immobiliari. La contribuente aveva presentato la richiesta di riconoscimento della ruralità dei medesimi immobili, facendo valere la retroattività del riconoscimento per il quinquennio antecedente.

La Commissione tributaria regionale, in sede di giudizio di rinvio disposto dalla Corte, aveva annullato gli avvisi di accertamento, rilevando che l’istanza involgeva anche le unità soppresse per fusione e che l’Agenzia del Territorio non ne aveva contestato né denegato la natura rurale. Il Comune ricorre per cassazione con quattro motivi, censurando la violazione delle norme in materia di emersione catastale dei fabbricati rurali e l’inosservanza della pronuncia rescindente.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla disposizione di favore dell’art. 23, comma 1-bis, d.l. n. 207/2008, secondo cui non si considerano fabbricati le unità immobiliari per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all’art. 9 d.l. n. 557/1993. Su questa base richiama l’orientamento consolidato secondo cui la ruralità si correla al dato oggettivo delle emergenze catastali: l’immobile iscritto come rurale con attribuzione della relativa categoria non è soggetto all’imposta, mentre, se iscritto in categoria diversa, il contribuente che pretenda l’esenzione deve impugnare l’atto di classamento, così come, inversamente, il Comune deve impugnare l’attribuzione della categoria A/6 o D/10. Viene richiamata, tra le altre, Cass. Sez. U. n. 18565 del 2009.

Il Collegio ricostruisce poi la sequenza normativa sull’emersione catastale: dall’originaria previsione della domanda di variazione con attribuzione della categoria richiesta, alla successiva emersione della specifica annotazione quale modalità di inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, con soppressione della classe “R” già prevista per le unità abitative. In questa cornice si colloca il d.m. 26 luglio 2012, che per le unità diverse da quelle censibili in D/10 richiede l’annotazione e prevede il ricorso alla procedura Docfa solo per le unità che, acquisendo o perdendo i requisiti di ruralità, necessitano di un nuovo classamento e rendita.

Quanto alla fattispecie controversa, la Corte valorizza la pronuncia del Giudice delle leggi Corte cost. n. 12 del 2023, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 5-ter, d.l. n. 102/2013 e ha chiarito che l’aggiornamento delle risultanze rientra nella funzione di conservazione del catasto. Tra le variazioni tracciabili deve includersi il frazionamento da cui derivi la soppressione della particella e l’assunzione di un nuovo identificativo da parte dell’unità derivata: le annotazioni riferite alla particella soppressa non possono che essere effettuate su quella derivata, con espresso riferimento al precedente identificativo.

Ne consegue l’illegittimità della qualificazione operata dal giudice del rinvio, che aveva desunto il riconoscimento della ruralità dal mero silenzio dell’Agenzia. Un provvedimento di diniego, osserva la Corte, poteva postularsi solo in quanto fosse stata avviata una verifica sull’istanza di parte. Anche per le unità soppresse per fusione rimaneva necessaria l’annotazione prescritta dal d.m. 26 luglio 2012, art. 1, comma 2, che integra il requisito utile ai fini del riconoscimento della ruralità.

Il primo motivo è dunque accolto, con assorbimento dei residui. La sentenza è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito con rigetto del ricorso originario della contribuente. Le spese dell’intero giudizio sono compensate, avuto riguardo al consolidamento in corso di causa degli orientamenti interpretativi e della giurisprudenza costituzionale e di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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