IVA sulla TIA non dovuta e ripetibile anche se detrazione operata (Cass. civ. Sez. III n. 13841 del 17.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, in conformità con l’art. 17 della direttiva n. 77/388/CEE e con gli artt. 167 e 63 della direttiva n. 2006/112/CE, non è ammessa la detrazione dell’imposta pagata a monte per il solo fatto che le operazioni attengano all’oggetto dell’impresa e siano fatturate, essendo indispensabile che esse siano effettivamente assoggettabili a IVA. Ove l’operazione sia stata erroneamente assoggettata all’imposta, restano privi di fondamento il pagamento del cedente, la rivalsa verso il cessionario e la detrazione operata da quest’ultimo: il cedente ha diritto al rimborso dall’Amministrazione, il cessionario alla restituzione dell’IVA versata in via di rivalsa e l’Amministrazione ha il potere-dovere di escludere la detrazione. La circostanza che la detrazione sia stata effettuata e non contestata non preclude la ripetibilità dell’imposta, poiché il pagamento indebito va neutralizzato in modo circolare secondo il regime dell’imposta.
Il Fatto
Una società affidataria del servizio di igiene ambientale agiva per ottenere il pagamento della somma corrisposta a titolo di rivalsa IVA sulla tariffa di igiene ambientale. La società condannata in primo grado, con rito sommario di cognizione, impugnava la decisione, che la Corte d’Appello di Venezia confermava, condannandola a corrispondere alla controparte la somma di oltre undicimila euro a titolo di IVA sulla tariffa, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
La società proponeva quindi ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione degli artt. 2033 cod. civ. e 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, per avere la sentenza escluso che la detrazione dell’IVA, effettuata e non contestata dall’Amministrazione, facesse venir meno la natura di pagamento rilevante e precludesse la ripetibilità, determinando altrimenti un ingiustificato arricchimento in capo alla controparte.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama l’orientamento già espresso con Cass. n. 21351 del 06/10/2020, la cui motivazione è pressoché integralmente riportata: la detrazione non spetta per il solo fatto che le operazioni attengano all’oggetto dell’impresa e siano fatturate, perché è indispensabile che siano effettivamente assoggettabili a IVA. Dal difetto di base legale dell’assoggettamento discendono l’infondatezza del pagamento del cedente, della rivalsa verso il cessionario e della detrazione operata da quest’ultimo.
Il Collegio ribadisce che, in questa prospettiva, non rileva che l’Amministrazione non abbia previamente proceduto a rettifica negando la detrazione. Il pagamento indebito va neutralizzato in modo circolare, coerentemente al regime dell’imposta, e nessuna rettifica sarebbe configurabile a fronte di un pagamento effettuato in ragione della rivalsa, spettando alla pronuncia giudiziale di accertare il presupposto della neutralizzazione. Ne deriva, coerentemente con la giurisprudenza richiamata (Cass. n. 15536 del 13/06/2018, Cass. n. 4874 del 17/02/2019, Cass. n. 1642 del 24/01/2020, oltre alle Sezioni Unite n. 8822 del 10/04/2018), che l’IVA sulla c.d. TIA 1 non è dovuta, trattandosi di tributo.
La tesi secondo cui il rapporto rilevante sarebbe solo quello tra cedente e cessionario, e non quello tra fisco e contribuente, non è dirimente: l’erroneo assoggettamento a IVA esclude la base legale del pagamento, della rivalsa e della detrazione, in applicazione della circolarità correlata alla neutralità dell’imposta indiretta, con conseguente conformità alla normativa comunitaria e rispetto dei principi di ragionevolezza e pari trattamento.
Il Collegio ritiene quindi di riaffermare l’orientamento consolidato, superando il precedente isolato di Cass. n. 12927 del 11/02/2020, secondo cui la neutralità verrebbe meno in ipotesi di perdita del gettito fiscale: all’esclusione del tributo, giudizialmente accertata, non può che seguire il ripristino delle corrette posizioni. Non sussistono pertanto ragioni per la rimessione alle Sezioni Unite, richiesta dalla ricorrente: il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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