Credito dell’appaltatore pubblico e rilevanza genetica dello stato di avanzamento (Cass. civ. Sez. I n. 3831 del 12.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di appalti di opere pubbliche, il credito dell’appaltatore per i pagamenti in acconto sorge e diviene esigibile solo al momento dell’emissione dello stato di avanzamento lavori, cui va attribuita una rilevanza genetica per l’attestazione di quantità, qualità ed ammontare delle opere eseguite. È errato far dipendere l’esistenza e l’esigibilità di tale credito dalla proposizione delle riserve da parte dell’appaltatore o dal decorso del termine per proporle, poiché la riserva investe ulteriori pretese e può semmai aumentare, non diminuire, il credito. L’eventuale vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. non si configura quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione incompatibile con la pronuncia, né quando oggetto dell’omessa statuizione sia un’eccezione pregiudiziale di rito anziché una domanda di merito.
Il Fatto
La società ricorrente, ammessa a concordato preventivo, ha convenuto in giudizio la stazione appaltante per il pagamento del corrispettivo di lavori eseguiti e ultimati nell’ambito di un appalto pubblico per la fornitura e posa di giunti di dilatazione. Il credito era stato corrisposto all’affittuaria del ramo d’azienda, nel quale la ricorrente assumeva non fosse ricompreso il credito, sorto prima dell’affitto.
Il Tribunale ha respinto la domanda, ritenendo che il credito fosse posteriore al subentro dell’affittuaria nel contratto di appalto. La Corte d’appello ha confermato la decisione, ritenendo che il diritto al corrispettivo fosse sorto all’esito dell’attività amministrativa di approvazione dello stato di avanzamento lavori. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.
La Motivazione della Corte
Quanto ai profili processuali, la Corte esclude la dedotta nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. L’omessa pronuncia non ricorre quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto, incompatibile con l’eccezione formulata. Inoltre il vizio è configurabile solo con riferimento a domande di merito e non anche a eccezioni pregiudiziali di rito.
Le difese della stazione appaltante, per il momento in cui furono svolte, costituiscono una mera argomentazione in diritto e non una vera eccezione in senso proprio. Non è pertanto invocabile il principio di non contestazione, che opera solo per i fatti da accertare e non per la loro qualificazione giuridica.
Nel merito, la Corte ricostruisce il regime dei pagamenti in acconto nell’appalto pubblico, richiamando l’art. 350 della legge 20.3.1865 n. 2249 All.F, gli artt. 57 e 58 del r.d. n. 350/1895 e l’art. 12 del r.d. n. 2440/1923. Il credito agli acconti diviene certo, liquido ed esigibile solo al completamento della procedura amministrativa, con l’approvazione degli stati di avanzamento e l’emissione dei certificati di pagamento.
Pur condividendo tale impostazione, la Corte corregge un’affermazione della sentenza impugnata: la Corte d’appello aveva attribuito indebito rilievo, ai fini dell’insorgenza del credito, anche al decorso del termine per la proposizione delle riserve. L’assunto è errato, perché la riserva è meramente eventuale e non incide sul minor importo riconosciuto con lo stato di avanzamento. L’errore, osserva la Corte, vitiatur sed non vitiat: resta ferma la statuizione corretta.
Lo stato di avanzamento lavori ha rilevanza genetica, poiché accerta con data certa quantità, qualità ed ammontare dei lavori eseguiti. Esso è atto pubblico e non certificazione amministrativa, come conferma anche la giurisprudenza penale sul falso ideologico ex art. 479 cod. pen. La Corte ritiene quindi superate le censure sull’interpretazione del contratto di affitto di ramo d’azienda, poiché il credito è sorto dopo il subentro dell’affittuaria. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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