La parte civile può intervenire nel conflitto tra poteri (Corte cost. ord. n. 124/2026)
Con l’ordinanza n. 124 del 2026 la Corte costituzionale ha ammesso un privato cittadino a partecipare a un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Si tratta della persona che si era costituita parte civile nel processo penale da cui il conflitto è nato.
Il caso. Il 16 agosto 2021 un senatore ha ripubblicato sulla propria pagina Facebook un articolo di giornale del 2006 su una vicenda di grano contaminato, aggiungendo una nota personale. Un imprenditore si è ritenuto diffamato e si è costituito parte civile nel processo penale. Il Tribunale ordinario di Matera, sezione penale, ha condannato il parlamentare per diffamazione aggravata con la sentenza n. 225 del 1° marzo 2024.
Il conflitto promosso dal Senato. Durante il processo era stata eccepita l’insindacabilità prevista dall’articolo 68, primo comma, della Costituzione. Quella norma stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni. Il Tribunale ha respinto l’eccezione ed è andato avanti fino alla condanna. Il Senato della Repubblica ha allora promosso un conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale, chiedendo l’annullamento della sentenza, dei provvedimenti di rigetto dell’eccezione e dei rinvii delle udienze disposti nel 2023 e nel 2024.
Che cosa decide questa ordinanza. L’ordinanza non stabilisce chi abbia ragione tra il Senato e il Tribunale. Risolve una questione preliminare: se l’imprenditore, che non è né il Senato né il giudice, possa partecipare al giudizio davanti alla Corte costituzionale.
La regola generale. Nei giudizi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, di regola, non è ammesso l’intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il ricorso o a resistervi. Il conflitto è una controversia tra organi dello Stato, non tra privati. Esiste però un’eccezione: l’intervento è consentito quando chi interviene è parte di un giudizio i cui esiti o i cui effetti la pronuncia della Corte è suscettibile di condizionare.
Perché l’intervento è stato ammesso. La Corte ha ritenuto che l’eccezione ricorresse. L’imprenditore è parte civile nel processo penale definito dalla sentenza di cui il Senato chiede l’annullamento. L’esito del conflitto inciderebbe quindi in modo diretto sugli effetti di quella decisione. La Corte ha parlato di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio, e ha verificato anche che l’atto di intervento fosse stato depositato nei termini. Il dispositivo dichiara ammissibile l’intervento.
Cosa cambia in pratica. Chi si costituisce parte civile in un processo penale contro un parlamentare non resta spettatore se la Camera di appartenenza porta poi la questione davanti alla Corte costituzionale. Può presentare le proprie difese nel giudizio che decide della sorte della sentenza ottenuta. È una tutela concreta, perché se il conflitto fosse accolto la condanna verrebbe annullata insieme alle statuizioni a favore della parte civile.
I limiti della decisione. L’ammissione non è automatica. Serve la condizione indicata dalla Corte: essere parte di un giudizio che la pronuncia sul conflitto può condizionare. Un interesse generico alla vicenda non basta. Resta inoltre aperto il punto principale, cioè se le pubblicazioni su Facebook siano coperte dall’insindacabilità parlamentare. Su questo la Corte non si è ancora pronunciata con questa ordinanza.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/124