Consulta: chi non è parte del giudizio non può intervenire (Corte cost. ord. n. 81/2026)
Con l’ordinanza n. 81 del 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile l’intervento di una persona che non era parte del processo da cui nasce la questione. È una decisione solo processuale: il dubbio di costituzionalità sollevato dal giudice non viene deciso con questa ordinanza.
Di che questione si tratta. La Corte di cassazione, prima sezione penale, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale sugli articoli 37, 38 e 409, commi 2, 3, 4 e 5, del codice di procedura penale. Il punto è questo: la persona offesa dal reato che si oppone alla richiesta di archiviazione non può ricusare il giudice per le indagini preliminari, cioè non può chiedere che venga sostituito perché non imparziale. Secondo la Cassazione questa mancanza contrasterebbe con l’articolo 111, secondo comma, della Costituzione e con l’articolo 117, primo comma, in relazione all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU. Il diritto a un giudice terzo e imparziale, sostiene il giudice che ha sollevato la questione, vale per ogni processo e per chiunque si rivolga a un giudice, anche se non ha la qualità di parte processuale.
Chi voleva intervenire. Nel giudizio davanti alla Corte ha depositato un atto di intervento una persona estranea a quel processo. Ha spiegato di essere persona offesa in un altro procedimento penale, chiuso con l’archiviazione dopo un’udienza di opposizione davanti al giudice per le indagini preliminari, e di aver subito direttamente gli effetti della regola contestata, senza alcun rimedio per far controllare l’imparzialità del giudice.
Perché la Corte ha detto no. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, al giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale partecipano le parti del processo da cui la questione proviene, oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, per le leggi regionali, al Presidente della Giunta regionale. Un terzo estraneo può intervenire soltanto se ha un interesse qualificato, che riguarda in modo diretto e immediato il rapporto discusso in quel processo. Non basta essere toccati dalla norma censurata al pari di chiunque altro, né trovarsi in una situazione simile a quella del giudizio di partenza, anche se la decisione della Corte potrà avere effetti su casi analoghi. Per questo l’intervento è stato dichiarato inammissibile.
Cosa ne consegue. L’ordinanza chiude la posizione di chi voleva intervenire e non prende posizione sul merito della questione. La regola pratica che se ne ricava è netta: davanti alla Corte costituzionale non si entra perché si ha un caso uguale a quello discusso. Serve un legame diretto con quel processo specifico. Chi si trova in una situazione analoga resta fuori dal giudizio, pur potendo risentire in seguito della decisione sulla norma.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/81