Scuola: trattenimento in servizio oltre i 70 anni (Corte cost. n. 125/2026)
Con la sentenza n. 125 del 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 509, comma 3, del decreto legislativo n. 297 del 1994. È la norma che, per il personale della scuola, fissava a settant’anni il tetto massimo per restare al lavoro quando mancano ancora i contributi necessari alla pensione.
Cosa prevedeva la norma. Il testo consente di trattenere in servizio chi, arrivato all’età per lasciare il lavoro, non ha raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione. Il trattenimento serve proprio a maturare quell’anzianità minima. La legge aggiungeva però un limite rigido: il rapporto poteva continuare «e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età».
Il caso. Una dipendente del Ministero dell’istruzione e del merito era stata collocata a riposo il 31 agosto 2024 per raggiunti limiti di età. Aveva compiuto sessantasette anni, ma non aveva contributi sufficienti per la pensione di vecchiaia. Aveva chiesto di essere trattenuta in servizio fino a settanta o settantuno anni e la domanda era stata respinta. Ha quindi impugnato il provvedimento davanti al Tribunale di Lecce, come giudice del lavoro.
Come è arrivata la questione alla Corte. Il Tribunale di Lecce ha chiesto alla Corte di cassazione di chiarire come vada interpretata la norma, usando il rinvio pregiudiziale previsto dall’articolo 363-bis del codice di procedura civile. La Cassazione, prima di rispondere, ha sollevato d’ufficio la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’articolo 38 della Costituzione e al principio di ragionevolezza.
Il problema pratico. I requisiti per andare in pensione si alzano nel tempo, perché sono adeguati periodicamente agli aumenti della speranza di vita. In particolare, chi non arriva a venti anni di contributi può ottenere la pensione di vecchiaia con almeno cinque anni di contributi effettivi, ma solo a un’età più alta. Il tetto previsto per la scuola era invece fermo a settant’anni. Come ha osservato il giudice che ha sollevato la questione, la lavoratrice è rimasta contemporaneamente senza retribuzione, perché cessata dal servizio, e senza pensione, perché non ancora nell’età utile. E lo stesso sarebbe accaduto anche restando in servizio fino a settant’anni.
Il ragionamento della Corte. L’articolo 38, secondo comma, della Costituzione impedisce al legislatore di separare l’età limite per restare nel pubblico impiego dall’età necessaria a ottenere il minimo della pensione. Secondo una giurisprudenza costante, il rapporto di lavoro non può essere sciolto d’ufficio quando il dipendente non ha ancora maturato il diritto alla pensione o almeno un’altra utilità economica che gli consenta di disporre di mezzi adeguati a vivere. La Corte ha aggiunto un secondo profilo: un tetto anagrafico fisso, scollegato dall’adeguamento alla speranza di vita, rende il trattenimento uno strumento potenzialmente inidoneo allo scopo per cui è previsto. Così la norma tradisce la propria ragione ed è intrinsecamente irragionevole. La Corte ha anche escluso il timore di dover tenere al lavoro personale non più idoneo: il trattenimento non è libero, perché resta legato al conseguimento del minimo della pensione, e l’ordinamento dispone già di strumenti a tutela della salute dei dipendenti e dell’efficienza dell’amministrazione.
Cosa cambia. Il limite per il trattenimento in servizio del personale scolastico non è più fisso a settant’anni. Può arrivare alla diversa età maggiore individuata tenendo conto dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia. In concreto, chi è entrato tardi nel mondo della scuola e rischia di uscire senza pensione può restare in servizio fino al momento in cui matura i requisiti minimi.
I limiti della decisione. Il trattenimento resta un’eccezione rispetto alla regola del collocamento a riposo ed è legato al raggiungimento del minimo pensionistico. La Corte ha ribadito che il bene protetto dalla Costituzione è il conseguimento della pensione al minimo, non il raggiungimento del trattamento più alto possibile. Non nasce quindi un diritto generale a proseguire il lavoro per aumentare l’importo dell’assegno.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/125