La strada visibile al momento della divisione costituisce servitù per destinazione del padre di famiglia (Trib. Siena 498/2026)

Tribunale ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, sentenza n. 498/2026, R.G. n. 1245/2023 — Giudice dott. Michele Moggi

Il principio

La servitù per destinazione del padre di famiglia si costituisce automaticamente quando, al momento della separazione di fondi appartenuti a un unico proprietario, esistano opere visibili e permanenti che rivelino in modo inequivoco la subordinazione di un fondo all’utilità dell’altro, purché l’atto di separazione non escluda la servitù né la costituisca direttamente. La successiva disponibilità di un diverso accesso non impedisce il riconoscimento, dovendosi valutare lo stato dei luoghi al momento della divisione.

Il fatto

I proprietari di un fabbricato con resede proponevano azione negatoria per escludere una servitù di passaggio pedonale, carrabile e agricolo esercitata sul proprio fondo per raggiungere un vicino compendio aziendale. I convenuti chiedevano in via riconvenzionale l’accertamento della servitù per destinazione del padre di famiglia o per usucapione e, in subordine, la costituzione di un passaggio coattivo.

La motivazione

Il Tribunale osserva che la dichiarazione unilaterale inserita nei contratti di compravendita, secondo cui il resede era gravato dal passaggio, non era di per sé idonea a costituire contrattualmente la servitù. Trova invece applicazione l’art. 1062 c.c. Come precisato da Cass. n. 4646/2024, occorrono l’originaria appartenenza dei fondi a un unico proprietario, opere apparenti destinate al servizio di uno dei fondi, la successiva separazione e l’assenza di una diversa disciplina nell’atto dispositivo.

La documentazione, la CTU, le fotografie e le deposizioni testimoniali dimostravano che i fondi facevano parte di un compendio unitario e che, già prima della vendita del 2003, una strada attraversava l’attuale particella 209 per collegare il fabbricato agricolo e il fondo poi divenuto dominante alla Strada della Villa. Il tracciato era utilizzato con veicoli e mezzi agricoli ed era visibile e permanente quando i fondi cessarono di appartenere agli stessi proprietari.

La mancanza di interclusione e i mutamenti successivi non incidono sulla costituzione già avvenuta: secondo Cass. n. 32684/2019, la verifica deve essere compiuta con riferimento al momento della separazione. Il giudice accoglie quindi la domanda confessoria e rigetta quella negatoria, dichiarando assorbite le richieste fondate sull’usucapione e sulla servitù coattiva.

È rigettata anche l’ulteriore domanda con cui gli attori sostenevano l’estinzione di un diverso passaggio destinato a raggiungere un pozzo. Il venir meno dell’utilità non produce da solo l’estinzione e non vi era stata confusione, poiché fondo dominante e servente appartenevano ancora a soggetti diversi.

Implicazioni pratiche

Nelle controversie sulla destinazione del padre di famiglia assumono rilievo decisivo le condizioni materiali esistenti al momento della separazione: provenienza comune, fotografie storiche, tracciati permanenti e modalità di uso. Un diverso accesso creato in seguito non elimina la servitù già costituita. Le dichiarazioni ricognitive contenute nei rogiti possono confermare la situazione dei luoghi, ma non sostituiscono i presupposti dell’art. 1062 c.c.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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