Il gratuito patrocinio non esclude la rifusione integrale delle spese processuali al difensore di fiducia (Cass. civ. Sez. II n. 27369 del 12.10.2023)
Principi di diritto (Massima)
La parte che risulta soccombente nel giudizio di merito è tenuta a rifondere integralmente le spese processuali alla controparte, ancorché quest’ultima sia ammessa al gratuito patrocinio, senza che la relativa liquidazione possa essere ridotta o condizionata dalla eventuale diversa e autonoma disciplina dell’Onu per gli oneri di difesa. L’istituto del patrocinio a spese dello Stato non incide, infatti, sul regime delle spese del giudizio, che rimane regolato dal principio di soccombenza di cui all’art. 91 cod. proc. civ., dovendo la parte vincitrice essere integralmente ristorata delle spese sostenute per la propria difesa.
Il Fatto
La controversia originava da un giudizio di opposizione a un decreto ingiuntivo. Il Tribunale aveva accolto il ricorso e, con successiva ordinanza, aveva liquidato le spese processuali in favore del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio, operando una decurtazione rispetto alla tariffa professionale, sul presupposto che la liquidazione dovesse seguire i criteri previsti per l’Onu e non quelli ordinari. La Corte d’appello, investita del reclamo, aveva confermato la decisione, ritenendo che il difensore potesse pretendere solo la differenza tra quanto liquidato e quanto effettivamente dovuto. La questione giungeva pertanto in Cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata, affermando un principio di diritto di rilevante portata pratica. Ha innanzitutto chiarito che la disciplina del gratuito patrocinio (di cui al d.P.R. n. 115/2002) e quella della condanna alle spese processuali (di cui all’art. 91 cod. proc. civ.) operano su piani distinti e non comunicanti. L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato regola, infatti, il rapporto interno tra il difensore e il proprio assistito, assicurando la gratuità della prestazione professionale. Il regime delle spese del giudizio regola, invece, il rapporto esterno tra le parti, attribuendo alla parte vittoriosa il diritto di essere ristorata delle spese che ha dovuto anticipare per la propria difesa.
La Corte ha quindi precisato che la liquidazione dell’Onu, prevista dall’art. 130 del d.P.R. n. 115/2002, non può essere assunta a parametro di riferimento per la quantificazione delle spese giudiziali dovute dalla parte soccombente. Tali spese, infatti, devono essere liquidate secondo i criteri ordinari di cui al decreto ministeriale n. 55/2014 e, pertanto, la parte vittoriosa ha diritto alla loro rifusione integrale, a prescindere dalla propria eventuale ammissione al gratuito patrocinio. In tal modo, la Corte ha escluso che la controparte possa trarre un indebito vantaggio dalla condizione di ammissione al beneficio della parte vittoriosa, finendo per beneficiare indirettamente di un regime più favorevole di quello ordinario.
La decisione si pone in linea con la giurisprudenza di legittimità che ha costantemente affermato come la condanna al pagamento delle spese processuali abbia natura risarcitoria e sanzionatoria e, come tale, debba essere commisurata all’effettivo pregiudizio subito dalla parte vittoriosa, non potendo essere ridotta in ragione di circostanze soggettive che attengono esclusivamente al rapporto con il proprio difensore.
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