Il recesso per mancato superamento della prova e pur sempre un licenziamento: da accesso alla pensione anticipata dei lavoratori precoci (Cass. 17130/2026)
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 17130 del 31 maggio 2026 (R.G.N. 3661/2020) — Presidente Lucia Esposito, Relatore Simona Magnanensi.
Il principio di diritto
Il recesso del datore di lavoro per mancato superamento del periodo di prova (art. 2096 c.c.), pur essendo un recesso ad nutum sottratto alla disciplina ordinaria del licenziamento (legge n. 604 del 1966) e non soggetto a obbligo di motivazione, è pur sempre un licenziamento, ciòè recesso unilaterale del datore. La libera recedibilità e la diversità delle tutele in caso di illegittimità non incidono su tale qualificazione. Ne consegue che il recesso in prova rileva quale causa dello stato di disoccupazione presupposto per l’accesso alla pensione anticipata dei “lavoratori precoci” ex art. 1, comma 199, lett. a), della legge n. 232 del 2016.
Il fatto
Un lavoratore, assunto con un patto di prova di tre mesi e licenziato per mancato superamento della prova, aveva chiesto l’accesso alla pensione anticipata per i lavoratori precoci prevista dall’art. 1, comma 199, lett. a), della legge n. 232 del 2016, che richiede lo stato di disoccupazione “a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento”. La Corte d’appello di Bologna aveva escluso che il recesso in prova fosse equiparabile al licenziamento, negando il beneficio. Il lavoratore ha proposto ricorso; il Procuratore generale e l’INPS — quest’ultimo richiamando la propria circolare n. 62 del 2022 — si sono espressi per l’accoglimento.
La motivazione
La Corte ha ricordato che il patto di prova è un elemento accidentale del contratto di lavoro, che resta unitario e ab initio completo (Corte cost. n. 189 del 1980; Cass. n. 22308 del 2004): nel corso della prova il sinallagma è già operante, con parificazione economica e normativa. Il recesso in prova è una delle residue ipotesi di recesso ad nutum, ma non è a totale discrezione del datore — essendo sindacabile per motivo illecito o quando il lavoratore provi il positivo superamento dell’esperimento — ed è comunque soggetto alle regole dell’atto unilaterale recettizio (artt. 1334 e 1335 c.c.; Cass. n. 11576 del 2025; n. 1180 del 2017).
La distinzione tra vizio genetico del patto (che comporta l’applicazione del regime ordinario del licenziamento) e vizio funzionale (che dà luogo al solo ristoro del pregiudizio) incide unicamente sulle tutele in caso di illegittimità, non sulla qualificazione del recesso come licenziamento. Ne consegue che il recesso datoriale per esito negativo della prova, quando non siano in discussione la validità del patto né la legittimità del recesso, resta un licenziamento e rileva quale causa dello stato di disoccupazione richiesto per la pensione anticipata dei precoci. La Corte territoriale si era discostata da tale principio.
La Corte ha perciò accolto il ricorso e cassato la sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese.
Implicazioni pratiche
Il lavoratore licenziato per mancato superamento della prova che maturi i requisiti richiesti — 41 anni di contribuzione, almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima dei 19 anni e stato di disoccupazione — può accedere alla pensione anticipata dei precoci: il recesso in prova conta come licenziamento ai fini dell’art. 1, comma 199, lett. a), della legge n. 232 del 2016. La natura discrezionale e non motivata del recesso non ne muta la qualificazione, in coerenza anche con la prassi dell’INPS (circolare n. 62 del 2022).
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