Mantenimento non pagato: cosa fare e cosa rischia chi non versa l’assegno

Chi non versa l’assegno di mantenimento non rischia solo un pignoramento: rischia un procedimento penale. L’inadempimento degli obblighi verso figli e coniuge è reato (art. 570-bis c.p.).

E chi l’assegno deve riceverlo ha più strade per recuperarlo di quante creda — alcune rapide. Vediamo cosa fare se non paga, e cosa rischia chi non paga.

Non pagare il mantenimento è (anche) reato

La violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione, divorzio o affidamento è punita dall’art. 570-bis del codice penale. Non versare l’assegno stabilito dal giudice per il coniuge o per i figli non è una semplice inadempienza civile: può integrare un illecito penale, con denuncia, processo e conseguenze sul casellario. È un punto che molti sottovalutano: “tanto è solo una questione di soldi” è falso.

Cosa fare se l’altro genitore non paga

Chi non riceve l’assegno non deve rassegnarsi né “farsi giustizia da solo” (ad esempio impedendo le visite: sarebbe un errore grave e controproducente). Gli strumenti sono questi.

  • Messa in mora e diffida. Il primo passo formale: intimare per iscritto il pagamento delle somme dovute.
  • Precetto e pignoramento. Il provvedimento che fissa l’assegno è titolo esecutivo: consente di procedere al pignoramento dello stipendio, del conto o dei beni dell’obbligato.
  • Pignoramento presso terzi. Si può aggredire direttamente lo stipendio (tramite il datore di lavoro) o il conto corrente, spesso la via più efficace.
  • Ordine di pagamento diretto. Il giudice può disporre che il datore di lavoro o altri terzi versino una parte delle somme direttamente al beneficiario. La riforma Cartabia ha collocato questi strumenti di attuazione nel codice di procedura civile (art. 473-bis e ss. c.p.c.).
  • Querela penale (art. 570-bis c.p.). Attivabile in presenza dei presupposti, in parallelo al recupero civile.

Cosa rischia davvero chi non paga

  • Pignoramento di stipendio, conto e beni, con le spese legali a suo carico.
  • Procedimento penale ex art. 570-bis c.p., con possibili sanzioni.
  • Accumulo del debito: gli arretrati non si cancellano e si rivalutano; il debito cresce nel tempo.
  • Peggioramento della propria posizione in ogni futuro giudizio di famiglia (revisione, affidamento).

“Ho perso il lavoro”: posso smettere di pagare?

No, non di propria iniziativa. Una difficoltà economica reale è un motivo per chiedere al giudice la revisione dell’assegno (art. 337-quinquies c.c. per i figli), non per sospenderlo da soli. Finché non arriva un nuovo provvedimento, l’obbligo resta pieno e l’inadempimento è illecito. Attivarsi subito con la revisione è la mossa corretta — e protegge anche chi paga.

Errori frequenti

  • Impedire le visite perché l’altro non paga. Sono due obblighi distinti: bloccare i figli è un illecito a sua volta e danneggia la tua posizione.
  • Aspettare mesi prima di agire. Prima si attiva il recupero, più è efficace: gli arretrati si accumulano ma il pignoramento va avviato per tempo.
  • Interrompere i pagamenti perché “non vedo i figli”. L’inadempimento resta reato a prescindere.
  • Smettere di pagare dopo aver perso il lavoro senza chiedere la revisione. La via è il ricorso al giudice, non il silenzio.

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Domande frequenti

Non pagare il mantenimento è reato?
Sì. La violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o divorzio è punita dall’art. 570-bis del codice penale, oltre alle conseguenze civili.

Cosa posso fare se l’altro genitore non paga l’assegno?
Puoi metterlo in mora, procedere con precetto e pignoramento (anche dello stipendio o del conto), chiedere l’ordine di pagamento diretto ai terzi e, ricorrendone i presupposti, presentare querela ex art. 570-bis c.p.

Posso impedire le visite se non paga?
No. Mantenimento e diritto di visita sono obblighi distinti: bloccare i figli è a sua volta un illecito e peggiora la tua posizione.

Ho perso il lavoro: posso sospendere l’assegno?
No. Devi chiedere al giudice la revisione dell’assegno. Fino al nuovo provvedimento l’obbligo resta e il mancato pagamento è illecito.

Approfondisci: Art. 156 c.c. – Mantenimento del coniuge · Art. 337-ter c.c. – Mantenimento dei figli.

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