Il lavoratore comandato agisce contro l’amministrazione di appartenenza per lo straordinario (Cass. civ. Sez. L n. 6721 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di comando o distacco di pubblico dipendente, l’amministrazione di appartenenza è l’unico datore di lavoro e, pertanto, è l’unico soggetto legittimato passivo rispetto all’azione del lavoratore volta al pagamento del trattamento economico complessivo, ivi inclusa la voce relativa al lavoro straordinario. L’eventuale obbligo di rimborso dell’amministrazione utilizzatrice, ex art. 70, comma 12, d.lgs. n. 165/2001, regola esclusivamente il rapporto tra le due amministrazioni e non incide sulla legittimazione passiva dell’ente di appartenenza. Il dipendente comandato non ha l’onere di sindacare le competenze interne e le modalità autorizzative adottate dall’amministrazione utilizzatrice, ben potendo l’autorizzazione allo straordinario desumersi anche in via implicita dall’organizzazione dei turni di servizio.
Il Fatto
Una dipendente del Comune di Siracusa, componente della Polizia Municipale assegnata alla locale Procura della Repubblica, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento delle ore di lavoro straordinario prestate dal 2007 al 2016, oltre al contributo annuale di cui all’art. 13 della l.r. n. 17/1990 per gli anni 2011 e 2012. Il Tribunale, rigettata l’opposizione del Comune, riteneva provato il diritto sulla base dei report mensili controfirmati dal Procuratore della Repubblica.
La Corte d’Appello di Catania, riformando la sentenza di primo grado, aveva invece escluso il diritto alla retribuzione per lo straordinario, rilevando la mancanza di firma del Procuratore della Repubblica sui report e la carenza di prova della preventiva autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario. La Corte territoriale aveva inoltre negato la spettanza dell’indennità ex art. 13 l.r. n. 17/1990, trattandosi di dipendente comandata presso altra amministrazione. Avverso tale sentenza la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, richiamando la recente pronuncia Cass. n. 28952/2025 e il consolidato orientamento di legittimità (tra cui Cass. n. 33155/2025, Cass. n. 4390/2024, Cass. n. 1471/2024 e Cass. n. 17742/2017), ha affermato che il comando, lungi dall’alterare il rapporto di lavoro, determina una dissociazione tra la titolarità del rapporto d’ufficio e l’esercizio dei poteri di gestione, che resta dell’amministrazione di destinazione. L’amministrazione di appartenenza rimane, quindi, l’unico datore di lavoro e l’unico soggetto tenuto formalmente a corrispondere al dipendente l’intero trattamento economico, incluso lo straordinario. L’art. 70, comma 12, d.lgs. n. 165/2001 regola esclusivamente il rapporto tra le amministrazioni con il meccanismo del rimborso, che presuppone l’anticipazione da parte dell’amministrazione di appartenenza.
Sulla base di tali principi, la Corte ha ritenuto fondati il secondo e il quarto motivo, evidenziando come la lavoratrice non potesse sindacare i turni predisposti dalla Procura della Repubblica né lo sforamento dell’orario, che implicano comunque un’autorizzazione implicita del lavoro straordinario. Tale soluzione è stata avvalorata dal protocollo d’intesa del 2013, che espressamente prevedeva che gli oneri retributivi, contributivi e fiscali restassero a carico del Comune di Siracusa, il quale aveva peraltro regolarmente corrisposto lo straordinario fino al 2012 per poi sospenderne illegittimamente il pagamento.
Quanto all’indennità di cui all’art. 13 della l.r. n. 17/1990, la Corte ha dichiarato il terzo motivo infondato. La norma, al comma 3, esclude espressamente dalla partecipazione al piano di miglioramento dei servizi il personale comandato collocato in posizione che non comporti l’effettivo espletamento delle funzioni di cui all’art. 5 della legge n. 65/1986.
La Corte ha, infine, dichiarato inammissibile il primo motivo, non autosufficiente, e assorbito il quinto, disponendo la cancellazione, ai sensi dell’art. 89 c.p.c., di un inciso sconveniente contenuto nel ricorso. In accoglimento del secondo e quarto motivo, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Catania in diversa composizione.
Nota della Redazione
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